Costume e SocietàLetteratura

Conflitti e diritto di famiglia: alcune considerazioni sulla recente riforma

Le riflessioni del Centro Studi

Di Giuseppe Oppedisano – Avvocato del Foro di Locri

Da sempre si discute su quale sia il modello di processo più consono e adeguato alla tutela dei cosiddetti diritti indisponibili, che hanno bisogno di regole particolari diverse da quelle sui diritti disponibili.
“Un diritto è indisponibile quando protegge un interesse talmente importante da richiedere una protezione anche nei confronti dello stesso titolare del diritto.”
La materia famigliare costituisce il settore di maggiore esplicazione della categoria dei diritti non disponibili.
La particolarità e l’importanza è ben descritta da un grande giurista secondo il quale “la famiglia è un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto.”
L’espressione, nella sua essenzialità, esprime una verità permanente, ossia che la famiglia, sorretta da legami di sangue, dall’affetto reciproco e dal convivere insieme, vanta uno spazio di autonomia ove la legge si applica solo quando vi sono conflitti di natura patologica.
In tale contesto l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita […] familiare”e che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria […] alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022, ha invitato gli Stati membri a garantire che in tutti i procedimenti riguardanti il benessere del minore e le sue future modalità di vita, i diritti del minore siano rispettati, garantiti e attuati pienamente e l’interesse superiore del minore abbia la massima priorità e sia debitamente integrato e applicato in modo coerente in tutte le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche, in particolare nei procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto e indiretto sui minori, conformemente all’articolo 24 della Carta; ricorda che l’accesso alla giustizia e il diritto di essere ascoltati sono diritti fondamentali e che ogni minore, indipendentemente dal suo contesto sociale, economico o etnico, deve poter godere pienamente di tali diritti a titolo personale, indipendentemente dai propri genitori o tutori legali.
Con l’emanazione del D.Lgs. 149/2022, sono entrate in vigore, dal 28 febbraio 2023, le nuove regole per i procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, in attuazione della legge delega nº 206/2021.
Sono state abrogate diverse disposizioni, sparse nei codici, e introdotto il rito unico, disciplinato nel libro II, titolo IV bis del codice di procedura civile, dagli artt. 473 bis al 473 bis.71.
In realtà non si tratta di un rito speciale bensì di un vero e proprio giudizio ordinario, a cognizione piena, che inciderà sul modo stesso di svolgere la professione di legale nell’ambito della specifica materia.
La riforma del diritto di famiglia può considerarsi globalmente positiva, in quanto pone un rimedio contro la precedente frammentazione di riti che regolavano la materia.
Nei procedimenti riguardanti i minori, le parti dovranno allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, il piano genitoriale indicante gli impegni e le attività quotidiane, al fine di scongiurare o comunque affievolire i conflitti che possono insorgere fra i genitori, evitando pregiudizi alla prole.
Rimangono alcune perplessità sull’introduzione di preclusioni e balzelli processuali che possono ostacolare la piena esplicazione del diritto di difesa. È stata eliminata la fase bifasica (presidenziale/merito) nei procedimenti di separazione e divorzio, le cui domande possono proporsi cumulativamente, e introdotti specifici oneri di allegazione, termini brevi e concentrati, a pena di decadenza per l’esplicazione del contraddittorio.
Una questione delicata, a cui si è cercato di porre rimedio, è l’attuazione delle decisioni dell’autorità giudiziaria, nei casi in cui il genitore obbligato non è collaborativo nei confronti del genitore non affidatario.
In diverse occasioni la Corte Europea ha condannato l’Italia in materia di provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/11/2023

Redazione

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