Riforma del Diritto Famigliare: la tutela del minore e i provvedimenti giudiziali
Le riflessioni del Centro Studi

Di Giuseppe Oppedisano – Avvocato del Foro di Locri
Non essendo certamente possibile adottare i rigidi schemi del processo esecutivo, l’autorità giudiziaria adotta i “provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”, realizzando un’ipotesi di “esecuzione indiretta”.
Altro punto critico è costituito dalla delega generica, da parte del Tribunale per i minorenni ai giudici ausiliari, ai quali in precedenza era affidata l’intera fase istruttoria. La riforma interviene disponendo che la delega sia per singole attività.
L’intervento legislativo non si è spinto fino a istituire il giudice unico, munito di una competenza generale, come auspicato da più parti della dottrina e della giurisprudenza, ma ha mantenuto le diverse giurisdizioni, ossia giudici diversi, senza modificare l’ordinamento giudiziario.
L’art. 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia prevede che “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, essendo le opinioni del fanciullo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
Il legislatore italiano ha attuato la disciplina prevedendo la capacità di discernimento e il doveroso ascolto del minore che ha compiuto i dodici anni; invece per gli infra-dodicenni l’ascolto è obbligatorio nel caso in cui è verificata la capacità di discernimento.
Non si procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica, oppure egli manifesta la volontà di non essere ascoltato.
I conflitti e i comportamenti ostruzionistici fra i genitori rappresentano il principale motivo di adozione dei provvedimenti coattivi per la risoluzione di essi; il legislatore si occupa della tematica con particolare delicatezza e in ossequio alle fonti costituzionali e sovranazionali.
I provvedimenti giudiziali riguardanti le modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita famigliare che, sancito dall’art. 8 CEDU, è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative e in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore.
La riforma incentiva l’applicazione di professionisti esperti nei conflitti famigliari; stabilisce che l’audizione del minore sia “condotta da un giudice o un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione neanche da parte dei genitori”; che il luogo di svolgimento dovrà essere in un “contesto a misura di minore consono […] all’età, alla maturità e alle abilità linguistiche del minore, in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, fornendo nel contempo tutte le garanzie tese ad assicurare il rispetto dell’integrità emotiva e dell’interesse superiore del minore e assicurando che l’autorità competente tenga in debita considerazione le opinioni del minore in funzione della sua età e maturità.”
“Nell’ambito dei procedimenti di diritto famigliare, in cui vi è un sospetto di violenza domestica famigliare assistita, l’audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati medici o psicologi compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile per non aggravare il suo trauma o causargli ulteriori danni.”
La riforma prevede l’adozione dei provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 c.p.c.), ovvero in caso di inadempienze o violazioni (art. 473 bis.39 c.p.c.), ovvero l’emanazione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.70 c.p.c.).
Sul mare che lambisce la famiglia spira un vento procelloso: riusciranno i flutti minacciosi a inghiottire l’isola? o l’isola si frantumerà in tante isolette?
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/11/2023