Danneggiamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dall’art. 518-duodecies del codice penale, che testualmente così recita:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La norma de qua è stata concepita dal legislatore allo scopo di fornire maggiore tutela alla conservazione e all’integrità dei beni culturali e paesaggistici da tutte le forme di deterioramento e danneggiamento che li rendono in tutto o in parte inservibili o non fruibili.
E, proprio, in virtù di detta volontà il legislatore, con l’emanazione di questa norma di carattere speciale in relazione a quella di carattere generale prevista dagli articoli 635 e 639 c.p., tassativamente contempla quattro casi specifici:
- La distruzione, la dispersione, iI deterioramento dei beni culturali o paesaggistici sia di proprietà dell’autore, sia di proprietà di terzi, che li rendono in tutto o in parte inservibili o non fruibili per la loro destinazione;
- L’attività di trasformazione o di modifica dei beni culturali o paesaggistici sia di proprietà dell’autore, sia di proprietà di terzi, che li rendono in tutto o in parte inservibili o non fruibili per la loro destinazione;
- La deturpazione o l’imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- la destinazione di beni culturali o paesaggistici propri o altrui ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico che risulta pregiudizievole per la loro conservazione;
- Trattasi di reato comune di pericolo a forma libera in quanto può essere commesso con condotte tra loro diverse che comportano la inidoneità del bene all’uso a cui è preposto.
L’oggetto del reato, oltre a tutti i beni culturali specificamente individuati dal codice dei beni culturali (art. 174 D.Lgs. nº 42/2004), è da intendersi anche ogni altro bene oggetto di specifiche norme di tutela elencato nell’art. 11 dello stesso decreto legislativo che ricomprende la categoria delle cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela dalla normativa sui beni culturali.
Il reato viene in essere al momento in cui i beni culturali sono oggetto della condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato.
L’elemento soggettivo è il dolo generico in quanto consiste nella semplice volontà da parte del soggetto attivo del reato di compiere la condotta sanzionata dalla legge.
Il reato si consuma a seguito del momento in cui il bene culturale o paesaggistico viene imbrattato, deturpato o danneggiato.
La consumazione del reato, nei casi di utilizzo del bene culturale o paesaggistico, si ha nel momento in cui questi vengono resi incompatibili con il loro carattere storico o artistico o ne viene pregiudicata la loro integrità o conservazione.
È configurabile il tentativo quando il soggetto attivo del reato pone in essere atti idonei e diretti in maniera inequivoca al danneggiamento, al deturpamento o all’imbrattamento dei beni culturali o paesaggistici o che, comunque, siano tali da non consentire un uso compatibile con il loro interesse storico o artistico o che rendano pregiudizievole la loro conservazione o la loro integrità.