Costume e SocietàLetteratura

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dall’art. 518-terdeciesdel codice penale, che testualmente così recita:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Questa norma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge nº 22 del 9 marzo 2022, si pone in rapporto di specialità (ex art. 15 c.p.) con l’articolo 419 c.p., di cui è una mera riproposizione di detta norma di carattere generale, il cui distinguo è operato dall’oggetto del reato da individuarsi nei beni culturali o paesaggistici.
La norma si pone come obiettivo la tutela dell’integrità dei beni culturali o paesaggistici, trattasi di reato plurioffensivo che lede il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ordine pubblico.
Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico, il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico, ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per l’integrità dei beni culturali o paesaggistici.
È un reato comune a forma libera, considerato che le modalità delle condotte di devastazione o di saccheggio lesive del bene giuridico tutelato possono esplicarsi in diversi modi.
In sostanza il reato previsto da detta norma consiste nella commissione di fatti di devastazione; in tale espressione la parola fatti sta a indicare le diverse possibili modalità dell’azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione ecc.) e la parola devastazione (assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale) il danneggiamento complessivo, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili, che costituisce il risultato dell’azione, ossia l’evento del reato.
Il reato di saccheggio è caratterizzato da due particolari elementi: pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti che rendono il reato di saccheggio assai più pericoloso del furto dal punto di vista dell’ordine pubblico; tale maggiore pericolosità, dovuta alla presenza dei due elementi suddetti, si riflette nella diversa obiettività giuridica.
L’elemento psicologico del reato è contraddistinto dal dolo generico atteso che esso è individuabile nella condotta cosciente e volontaria di devastare o saccheggiare beni culturali o paesaggistici, essendo irrilevanti così i moventi e i fini dell’azione come la consapevolezza o meno di attentare l’ordine pubblico.
La consumazione del reato avviene nel momento in cui il bene culturale o paesaggistico è danneggiato nella sua integrità o è sottratto al suo possessore.
È, anche, configurabile il tentativo quando il soggetto attivo del reato pone in essere atti idonei e diretti in maniera inequivoca a devastare o saccheggiare.

Redazione

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