
Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dall’art. 518-quaterdecies del codice penale, che testualmente così recita:
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro:
- chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
La fattispecie delittuosa de qua, per come si ricava dall’inciso “chiunque […] contraffà, altera o riproduce”,è da considerarsi reato comune, in quanto può essere commesso da qualsiasi persona che contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico.
Il bene giuridico tutelato è la fede pubblica che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
La condotta materiale del reato è da individuarsi nell’attività di contraffazione, che consiste nel riprodurre in modo che sembri vera o naturale e possa essere scambiata per autentica o originale un’opera d’arte, nell’attività di alterazione che consiste nel rendere diversa o nel cambiare l’aspetto di un’opera d’arte o nell’attività di riproduzione che consiste nel ritrarre fedelmente o produrre una copia dell’originale.
La grossolanità della contraffazione di un’opera d’arte che rende il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da unesperto d’arte, ma da un normale aspirante compratore rende la condotta inidonea a offendere il bene giuridico tutelato, tanto da rendere configurabile il reato impossibile.
L’elemento psicologico è da individuarsi nel dolo specifico consistente nella volontà di trarre profitto dall’opera di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
La norma prevede che – alla stessa stregua di coloro che hanno posto in essere operazioni di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica, ovvero di oggetti di antichita’ o di interesse storico o archeologico – saranno puniti coloro che, senza aver concorso in dette operazioni, pongono in commercio, detengono per farne commercio, introducono a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pongono in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico.
Quindi, come potrà verificarsi, anche il commercio, la detenzione a fini di commercio, l’introduzione nel territorio dello Stato e la circolazione di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico assume rilevanza penale ed è soggetta alle sanzioni penali della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 10.000 euro:
- La punibilità è estesa anche nei confronti di chi, conoscendone la falsità, autentica opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologicocontraffatti, alterati o riprodotti, nonché nei confronti di chi,mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico contraffatti, alterati o riprodotti.
Gli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato, sono sempre sottoposti a confisca e degli stessi è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.