Il processo penale oggi, ovvero “disumanar e organizzar”
Le riflessioni del centro studi

Di Sandro Furfaro – Avvocato del foro di Locri
Se, secondo Dante, ripreso da Pasolini, trasumanare significa trascendere l’umano, disumanare significa, per converso, annichilire l’umano. Il processo penale, oggi diventato mero affare burocratico, annichilisce l’umano.
Per chi ancora crede che invece non sia così i due petits faits che seguono dovrebbero aprirgli gli occhi. Il primo, è tratto dall’ordinaria vita giudiziaria; il secondo proveniente nientemeno che da fonte accademica. L’uno, significativo di come in nome dell’efficienza sia ormai incolmabile il solco che separa l’uomo-giudice dall’uomo-imputato; l’altro, significativo del degrado inarrestabile in cui versa lo studio del processo penale una volta deprivato dall’attenzione che sempre si deve all’uomo.
In un tribunale di queste plaghe giudiziarie, un giudice dell’udienza preliminare, raccolta un’eccezione, ha sollecitato il perorante difensore di indicare il suo assistito non con nome e cognome come aveva fatto, bensì col numero da costui assunto nell’elenco degli imputati. Ciò perché, a detta del giudice, diversamente non avrebbe saputo individuare l’interessato tra gli altri imputati perché tutti individuati soltanto dal numero a ciascuno attribuito. Numeri, non nomi; posizioni in un elenco, non identità; maschere, insomma, non uomini con la dignità di essere tali, seppure imputati: come ad Auschwitz, Buchemwald o nei Gulag siberiani, dove ogni uomo era annichilito principalmente nell’identità che lo faceva unico, così, oggi, in un’aula di giustizia.
Secondo un docente proveniente dalle fila delle giovani leve apparentemente progressiste, il principio della ragionevole durata del processo costituisce un diritto dell’imputato in quanto il principale interesse di costui è la sollecita definizione del processo. A seguir cotanta scientia, la distinzione che corre tra principi e regole non esiste e neppure la constatazione (ovvia) che, comunque, quanto ai principi, non tutti quelli che interessano il processo penale stanno sullo stesso piano, se la funzione cognitiva del processo, l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa sono principi che corrispondono agli stessi canoni che reggono la giurisdizione, rispetto ai quali, come bene è stato detto ma l’accademico non sa, nessun effetto riduttivo può esercitare il principio della ragionevole durata del processo.
Questo l’humus, v’è da prendere atto del dilagare nel processo di vere e proprie chiusure culturali e spirituali. Si tratta di aridità che la legislazione favorisce, l’acritica accademia supporta e la giurisdizione segue, secondo una progressione di sempre più algido distacco dalla considerazione dell’uomo come soggetto – e non oggetto – di riconoscimento. Al cospetto di ciò ricordare che l’uomo è al centro del processo non guasta. E seppure nulla cambierà, dirne – con metodo scientifico, senza svolazzi emozionali – farà comunque bene.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




