Contraffazione di beni tutelati: i casi di non punibilità
La tutela penale dei beni culturali

DiFrancesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Il legislatore, considerato che il bene giuridico tutelato della norma di cui all’articolo 518-quaterdecies è la fede pubblica, ha escluso la punibilità nei confronti di a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
In sostanza la condotta materiale prevista dall’articolo precedente, è irrilevante allorquando la stessa venga posta in essere ai soli fini della fruizione e del godimento esclusivamente personale, non ricorrendo, in tal caso, il pericolo di offesa al bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici previste dall’articolo 518-quaterdecies codice penale.




