Cassazione annulla ordinanza di Catanzaro: nuovo giudizio per Antonio Strangio

La Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, ha annullato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione avanzata da Antonio Strangio (classe 1982), con la quale è stata rappresentata la sussistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna emessa carico dell’istanze dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e l’assoluzione per gli stessi fatti di altri soggetti giudicati dal Tribunale di Roma nell’ambito di un processo parallelo.
L’avvocato Vincenzo Nobile, difensore dello Strangio, con il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta ha evidenziato che l’ordinanza impugnata è affetta da più vizi di legge e, specificamente, che: “L’ordinanza con la quale la Corte territoriale ha dichiarato de plano l’inammissibilità della richiesta di revisione è stata emessa senzal’osservanza delledisposizioni previste dagli art. 631, 632, 633, 641, e senza avere dato contezza che la stessaappareictu oculi manifestamente infondata, mentre, in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza per manifesta infondatezza deve avere a oggetto la verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla tenuta della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio”.
Il difensore, inoltre, ha sostenuto che: «I giudici della Corte territoriale non hanno motivato circa la ritenuta infondatezza della richiesta di revisione fondata sull’inconciliabilità tra i fatti stabiliti nella sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente con quelli stabiliti in un’altra sentenza di condanna, irrevocabile, emessa dalla Corte d’appello di Roma, considerato che con la richiesta di revisione è stato rappresentato che trattasi degli stessi fatti, diversamente ricostruiti e non diversamente valutati».
Infine l’avvocato Nobile ha evidenziato che: «I giudici della Corte territoriale non hanno motivato le ragioni per cui la richiesta di revisione fondata sul presupposto che l’intangibilità del giudicato non può essere superata nel caso in cui il fatto accertato con la sentenza di condanna è diverso da quello contestato nel capo d’imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio e da cui consegue la violazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p. considerato il superamento dell’intangibilità del giudicato è giustificato dal fatto che il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l’interesse del singolo quanto quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziari, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelli formali della certezza del giudicato posto che (in senso atecnico: la relazione tra i fatti ai quali l’ordinamento giuridico dà rilevanza) l’errore giudiziario, indirettamente, può essere fatto rientrare nell’ipotesi di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. d) c.p.p.».
Foto di Sergio D’Afflitto, CC BY-SA 3.0 it