L’incidenza in concreto delle circostanze sulla pena
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
In occasione della commissione di un’azione delittuosa può accadere che ricorrano una sola circostanza, sia essa attenuante o aggravante, oppure più circostanze, anche di segno opposto.
E, proprio in virtù di ciò, il legislatore le ha tipizzate (articoli 63 – 69 codice penale) stabilendo, con specifiche regole, gli effetti che esse producono sulla determinazione della pena, sia in caso di sussistenza di singole circostanze, sia nel caso in cui concorrano più circostanze.
Dettagliatamente!
L’articolo 63 del c.p., introducendo le regole generali per il computo degli effetti delle circostanze sulla pena prevista per il reato base, ovvero non circostanziato, prevede che:
Comma I: quando la legge stabilisce limiti determinati in aumento o diminuzione, il giudice prima calcola la pena che applicherebbe al caso concreto se non concorresse alcuna circostanza, poi applica gli aumenti o le diminuzioni.
Comma II: se concorrono più circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto comune, l’aumento o la diminuzione si applicano sulla risultante dell’aumento o della diminuzione precedente. (Salvo ovviamente i limiti dell’articolo 66 c.p., ovvero il non superamento del triplo della pena e/o dei 30 anni).
Comma III: nel caso di pena di specie diversa o di circostanza ad effetto speciale la diminuzione o l’aumento opera sulla pena già aumentata e non su quella prevista dal reato base.
Comma IV: se concorrono più circostanze aggravanti ad efficacia o effetto speciale si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla;
Comma V: se concorrono più circostanze attenuanti a efficacia o effetto speciale, si applica solo la pena meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla.
L’articolo 64 del codice penale disciplina, invece, l’ipotesi in cui ricorra solamente una circostanza aggravante, prevedendo sia le modalità di aumento della pena sia il limite a tale aumento, statuendo che:
Comma I: quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Comma II: Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.
L’articolo 65 del codice penale, invece, disciplina l’ipotesi opposta, ovvero il caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante, statuendo che:
1) alla pena della morte [Abrogata] è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Quando, invece, per fattispecie sub iudice concorrono più circostanze, tale concorso può essere di tipo omogeneo – se le circostanze concorrenti sono tutte attenuanti o tutte aggravanti – oppure eterogeneo, quando con le circostanze attenuanti concorrono circostanze aggravanti.
Il concorso omogeneo di circostanze aggravanti è regolato dall’articolo 66 del c.p., che prevede che si applichino tanti aumenti di pena per quante sono le aggravanti, con due limiti, ovvero che non si superi il limite del triplo della pena stabilita per il reato base e, comunque, che non si superino i trent’anni in caso di reclusione ed i cinque anni in caso di arresto.
Quindi, in presenza di circostanze aggravanti omogenee, ai fini della determinazione della pena in concreto si procede, preliminarmente, determinando la pena base e su di essa si applica l’aumento dovuto per la prima circostanza.
Una volta così determinata la pena, ovvero a seguito dell’aumento operato per la prima circostanza, si applica il successivo aumento di un terzo e non, invece, come potrebbe ipotizzarsi, sulla pena base e così via sino all’esaurimento delle circostanze contestate o al raggiungimento dei suddetti limiti.
Ad esempio se la pena base è due anni, e ci sono due aggravanti, il giudice calcolerà non due anni + 8 mesi (cioè un terzo della pena base) + 8 mesi (un altro terzo), ma: due anni + 8 mesi (un terzo della pena base) + 10 mesi e 20 giorni (un terzo della pena calcolata con l’aggiunta dell’aggravante).
La pena, invece, in materia di concorso omogeneo fra attenuanti, disciplinato dal successivo articolo 67 del c.p., si calcola operando con lo stesso meccanismo con cui si opera per le circostanze aggravanti con l’unica differenza, ovvia, che anziché aggiungere si sottrae.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore