Gli strumenti di indagine internazionale e il riconoscimento reciproco
Le riflessioni del centro studi

Di Enzo Nobile – Avvocato del Foro di Reggio Calabria
L’assunzione di un atto d’indagine o di una prova può essere compiuta all’estero a mezzo di richiesta di rogatoria internazionale o di richiesta di ordine di indagine europeo (OEI), strumento normativo dell’Unione Europea – disciplinato dal d.lgs. 27 giugno 2017, nº 108, emanato per dare attuazione alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 – che si iscrive nel quadro del sistema del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari in materia penale.
L’atto compiuto all’estero sia per rogatoria internazionale, sia per ordine di indagine europeo, viene assunto secondo le modalità previste dalle norme del codice di rito dello Stato in cui l’atto viene compiuto posto che, secondo le regole di diritto internazionale, vige la prevalenza della “lex loci” sulla “lex fori”.
E, invero, secondo i principi generali, in tema di rogatorie internazionali l’acquisizione degli elementi di prova compiuta all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 729, comma 2, del codice di procedura penale, va riscontrata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione con il solo limite dell’inutilizzabilità dell’atto investigativo acquisito con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, sempre che l’inutilizzabilità sia prevista dalla legge.
Come pure l’articolo 2 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 stabilisce che “gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva” e l’articolo 9 stabilisce che “l’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva”.
Da ciò ne discende che l’Ordine Europeo d’Indagine deve aver a oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità a quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, dovendosi certamente presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali.
Alla stessa stregua l’atto d’indagine o l’acquisizione della prova compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all’estero sono pienamente utilizzabili in Italia con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali.
In sostanza, in via presuntiva la validità degli atti processuali compiuti all’estero, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024
Foto di Diliff – Opera propria, CC BY-SA 3.0




