Le circostanze aggravanti previste dal codice penale in materia di reati sui beni culturali
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Il legislatore, con l’introduzione nel codice penale del Titolo VIII bis, rubricato sotto il titolo Dei delitti contro il patrimonio culturale, oltrealla trasposizione delle norme contenute nel codice sui beni culturali e, in parte, dell’introduzione di nuove norme ricavate dalla suddetta Convenzione, ha previsto all’articolo 518 sexiesdecies, alcune circostanze aggravanti comuni a effetto speciale che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà nelle ipotesi in cui i reati contro beni culturali cagionino un danno di rilevante gravità, oppure siano commessi nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili o siano commessi nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416 codice penale.
Il legislatore ha previsto, altresì, che in ordine ai reati previsti dal titolo VIII-bis del codice penale sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.
Ovviamente, oltre alle ipotesi delle circostanze aggravanti, con l’emanazione di detta legge, all’articolo 518 septiesdecies, il legislatore ha previsto anche delle circostanze attenuanti sia ad effetto comune, sia ad effetto speciale.
Le circostanze attenuanti ad effetto comune prevedono che la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal titolo VIII bis del codice penale cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
Le circostanze attenuanti a effetto speciale prevedono che la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore