Costume e SocietàLetteratura

Nuove norme per la tutela del Patrimonio Culturale in Italia

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La conservazione e il ripristino del patrimonio culturale nazionale, ovvero di quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà antecedentemente all’emanazione della legge nº 22/2022, era disciplinata dall’art. 174, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, nº 42 a mezzo la previsione dell’istituto della misura ablativa della confisca.
Tale norma, oltre alle cose indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), disponeva la confisca delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico qualora queste fossero state trasferite all’estero senza un attestato di libera circolazione o di una licenza di esportazione; fatto salvo, però, il caso in cui tali cose appartenessero a terzi estranei al reato di illecita esportazione di beni culturali.
L’obiettivo del ripristino del patrimonio culturale nazionale, oltre che con tale specifica ipotesi di confisca, era perseguito anche a mezzo la confisca prevista dall’articolo 240 del codice penale, attesa la sua portata di norma generale.
In seguito alla devastazione e distruzione di beni culturali (testimonianza silente, ma iconica, di millenarie culture) avvenute in diversi teatri di guerra o di forti tensioni sociali, nella comunità internazionale maturò l’idea della necessarietà di azioni concrete a tutela e preservazione di detti beni.
Necessarietà di azioni concrete di tutela che, da spinta socio/culturale, divenne oggetto di un provvedimento internazionale vincolante per gli Stati firmatari allorquando, il 19 maggio del 2017, venne stipulata a Nicosia una Convenzione che sollecitava gli Stati firmatari all’adozione di norme di diritto penale a tutela dei beni culturali. L’Italia, Paese detentore di uno dei più importanti patrimoni culturali e artistici al mondo, ha proceduto alla ratifica della Convenzione di Nicosia nel gennaio del 2022 e, da lì a breve, ovvero il 9 marzo dello stesso anno, all’emanazione della legge di attuazione di tale convenzione.
Questa legge si caratterizza, ai fini che qui interessano, per l’introduzione di una nuova, più ampia e incisiva ipotesi di confisca, che soppianta quella già prevista dall’articolo 174 del codice del 2004, ovvero l’articolo 518 duodevicies del codice penale e per l’inserimento di alcune delle neo-coniate ipotesi di reato in materia di beni culturali e artistici tra i c.d. reati spia, costituenti uno dei presupposti applicativi della confisca allargata, di cui all’articolo 240 bis del codice penale. Testualmente, il nuovo articolo 518 duodevicies, inserito nel codice penale, così recita: “Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore

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