Costume e SocietàLetteratura

Utilizzabilità delle prove acquisite all’estero in Italia

Le riflessioni del centro studi

Di Enzo Nobile – Avvocato del Foro di Reggio Calabria

L’assunzione di prove all’estero tramite rogatoria internazionale o ordine di indagine europeo segue le leggi del luogo di esecuzione, garantendo il riconoscimento reciproco nei procedimenti penali dell’UE.
Però, ovviamente, si tratta di una presunzione juris tantum e non juris et de jure in quanto ogni elemento di prova che viene acquisito secondo le regole dello Stato di esecuzione che risultano contrarie ai principi fondamentali o a norme inderogabili dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano sono da considerarsi inutilizzabili.
Ciò trova le sue ragioni nel combinato disposto degli articoli 27 e 31 delle preleggi e degli articoli 191 e 729 del codice di procedura penale da cui discende l’inutilizzabilità di tutte le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge posto che, nel nostro ordinamento, il convincimento del giudice deve fondarsi esclusivamente su prove introdotte nel procedimento penale nel rispetto delle norme di legge.
Da ciò consegue che l’inutilizzabilità della prova deriva dalla violazione del principio di legalità che opera sia al momento dell’acquisizione che al momento della valutazione del giudice ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Dunque, le prove acquisite all’estero per essere utilizzate in Italia devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano che, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito ma si identificano, solamente, con quelle norme che sono espressione delle leggi costituzionali e tra questi, in particolare, si indicano il principio di legalità processuale, il diritto al contraddittorio per l’acquisizione della prova e sulla prova, il diritto alla libertà morale della persona nell’assunzione della prova e il diritto di difesa.
In altri termini l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova del processo penale non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile.
Ed invero, il regime delle inutilizzabilità previsto dall’articolo 191 codice di procedura penale applicabile, in via generale, alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori non ha di fatto eliminato lo strumento delle nullità in quanto queste operano secondo presupposti diversi, le nullità riguardano l’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, mentre le inutilizzabilità presuppongono la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale.
In conclusione, ai fini dell’utilizzabilità nel processo penale delle prove acquisite all’estero è demandata al giudice la verifica di sussistenza delle condizioni della loro ammissibilità secondo le regole proprie dell’ordinamento nazionale.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024

Redazione

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