Costume e SocietàLetteratura

Note minime in tema di finzione di non avveramento della condizione

Le riflessioni del centro studi

Di Piergiuseppe Carnovale – dottore di ricerca Università degli Studio di Catanzaro Magna Grecia

La condizione, quale congegno a servizio dell’autonomia privata, di selezione di interessi e di gestione e ripartizione del rischio, consente alle parti della programmazione negoziale di modularne gli effetti secondo la tecnica definita dall’art. 1.353 c.c. La possibilità di confezionare un regolamento negoziale e di subordinarne l’efficacia o la risoluzione a un dato programmato come futuro e incerto, evidenzia la duttilità del paradigma condizionale, che si presta a essere applicato a fattispecie eterogenee.
Nonostante la classicità del tema, il meccanismo condizionale impegna costantemente l’azione del giurista nella ricerca della soluzione da applicare al singolo caso conflittuale. Le molteplici questioni consegnate dalla sua applicazione testimoniano, infatti, variegate situazioni conflittuali, alcune delle quali hanno occasionato una significativa opera di sistemazione tanto sul formante dottrinale che su quello giurisprudenziale, altre sembrano essere state trascurate dalla riflessione scientifica. Poco indagato risulta il tema della c.d. finzione di non avveramento della condizione, probabilmente per l’assenza di concrete conflittualità tali da riempire i repertori di giurisprudenza. Tuttavia, la possibile emersione di una situazione contraria a quella testualmente prevista dal referente normativo tracciato dall’art. 1.359 c.c., potrebbe offrire un significativo punto di osservazione del ruolo e della funzione assolta dall’avveramento fittizio della condizione.
L’art. 1359 c.c., nel considerare avverata la condizione che sia mancata per causa imputabile a una delle parti, esprime un giudizio di valore sulle azioni in concreto realizzate, in funzione degli interessi perseguiti sì da ripristinare, in ipotesi di arbitraria alterazione dello sviluppo della vicenda condizionale, la situazione di attesa rispetto al risultato programmato. Così, in ipotesi di mancato avveramento della condizione, l’operatività della finzione di avveramento permetterà la definizione del programma negoziale – in ipotesi di condizione sospensiva – o la caducazione dell’assetto di interessi instaurato – in ipotesi di condizione risolutiva – elidendo quelle condotte che abbiano alterato la dose di incertezza insita nello sviluppo della vicenda condizionale. Di converso, nell’eventualità in cui taluno abbia partecipato alla realizzazione dell’evento, provocandone l’avveramento, l’eventuale operatività della finzione di non avveramento toglierebbe definitività alla previsione programmatica compiuta dalle parti, nonostante l’avvenuta realizzazione dell’assetto di interessi sotteso al regolamento negoziale. Da qui la contraddittorietà dell’applicazione della finzione di non avveramento della condizione.
Appare utile, pertanto, sintetizzare l’elaborazione dommatica di quanti si sono occupati del tema.
Secondo una prima opzione ermeneutica, il carattere sanzionatorio, di natura eccezionale dell’art. 1.359 c.c. sarebbe di ostacolo alla configurazione di una finzione di non avveramento, per il divieto di applicazione analogica sancito dall’art. 14 disp. prel.
In senso opposto l’orientamento che, invocando il principio di buona fede e correttezza, ne propone un’interpretazione estensiva, riconoscendo la possibile emersione di una finzione di non avveramento. Secondo questa prospettiva, pur essendosi avverato l’evento dedotto in condizione, sarebbe possibile censurare quelle condotte che abbiano alterato la dose di incertezza insita nella vicenda condizionale favorendone l’avveramento, in quanto il risultato si è pur sempre realizzato mediante uno svolgimento causale diverso da quello previsto.
Orbene, il percorso argomentativo che conduce all’esclusione di una finzione di non avveramento per il carattere eccezionale del disposto normativo, può essere superato in considerazione del fatto che la semplice previsione di un meccanismo di finzione non è sufficiente a conferire carattere eccezionale alla norma. Il giudizio sull’eccezionalità o meno è governato non già dal tipo di meccanismo previsto dalla singola disposizione normativa, ma dalla sua deroga con i principi dell’ordinamento. A nessun principio sembra, invece, contravvenire lo strumento di cui all’art. 1.359 c.c., rappresentando una tecnica di tutela ordinaria, conforme al principio generale vigente in materia di obbligazioni e contratti, in forza del quale i contraenti devono conformare la propria azione al canone di buona fede e correttezza, artt. 1.175, 1.375 c.c.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024

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