Tutela dei beni culturali: le novità introdotte dalla legge nº 22 del 9 marzo 2022
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
La legge nº 22 del 9 marzo 2022, oltre a prevedere nuove ipotesi di reati in materia di beni culturali e paesaggistici, ha anche previsto nuove forme di confisca e l’inasprimento delle sanzioni per i reati preesistenti.
E infatti, il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 518 duodevicies del C.P., non solo ha inasprito le misure ablative preesistenti, ma ha anche fatto ricorso ai criteri giuridici di operatività introdotti per la confisca per sproporzione.
Tali innovazioni sono talmente evidenti da trasparire da ogni singolo comma, fatta eccezione forse per la prima parte del comma 1, la cui lettura isolata potrebbe indurre a pensare che, al di là dell’estensione della confisca a tutti i reati contro i beni culturali commessi all’estero e non più alle sole illecite esportazioni, non ci sia stata alcuna innovazione o inasprimento, atteso che tale prima parte del comma 1 si limita a prevedere la confisca obbligatoria dell’oggetto del reato, con tanto di nesso di pertinenzialità e clausola di salvaguardia del terzo, riproponendo in tal modo il metodo di operatività dell’articolo 240 del c.p.
Illusione di conservazione del sistema previsto dal C.B.C.P. che però svanisce già alla lettura del secondo periodo del primo comma di detto articolo, ovvero del periodo statuente che in caso di estinzione del reato si debba procedere a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale e in conformità alla legge doganale sul contrabbando.
E, difatti, tale seconda parte del primo comma, inasprendolo ulteriormente, introduce uno dei meccanismi di funzionamento della confisca allargata (per come risulta oggi alla luce delle innovazioni prodotte dalla legge 161 del 2017 e della frammentazione consequenziale al D.L.gs 21 del 2018) ovvero introduce il meccanismo originariamente previsto dal comma 4-septies dell’articolo 12 sexies della legge 356/1992, per come introdotto dall’articolo 31 della legge 161 e poi fatto migrare dal D.Lgs 21/18 verso il codice di rito, andando a costituire l’attuale comma 1º dell’articolo 183 quater delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura penale.
La confisca senza condanna introdotta dalla seconda parte dell’articolo 518 duodevicies, si appalesa come ancora più “invasiva” posto che essa, diversamente da quanto prevede l’articolo 578 bis del codice di procedura penale, non richiede nemmeno l’accertamento sommario della responsabilità penale dell’autore del reato.
La certezza che il legislatore, con la legge nº 22 del 9 marzo 2022, ha inteso rafforzare gli obiettivi della maggiore tutela e preservazione dei beni culturali e ambientali anche attraverso il rafforzamento delle misure ablative, oltre che dal suddetto secondo periodo del comma 1º dell’articolo 518 duodevicies, emerge in maniera ancora più evidente sia dalle modifiche apportate direttamente all’articolo 240 bis del c.p., sia dai successivi commi dell’articolo 518 duodevicies codice penale.
Invero, come si ricava dal contenuto dei successivi commi di detto articolo, il legislatore (sulla falsariga dell’articolo 240 c.p.), dopo aver previsto, in caso di condanna, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e di quelle che ne rappresentano il prodotto il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a terzi, con il comma terzo (similmente a quanto previsto dal 2º comma dell’articolo 240 bis c.p.) ha introdotto una nuova ipotesi di confisca per equivalente, statuendo che: “quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato”.
E, infine, questo nuovo articolo prevede una sorta di destinazione d’uso privilegiata dei mezzi di locomozione impiegati nella commissione di reati contro i beni culturali o paesaggistici a favore delle forze di polizia giudiziaria che intendono impiegarli nel contrasto al mercato illecito di detti beni, così per come emerge dal testo normativo che di seguito fedelmente si riporta:
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Evidenziato che la legge nº 22 del 2022 inasprisce la misura ablativa originariamente prevista dall’articolo 174 del codice dei beni culturali e che, al contempo, allarga la platea dei reati presupposto dell’articolo 240 bis del codice penale introducendo in tal modo nuove ipotesi di confisca allargata, è d’uopo sia la trattazione degli ambiti di operatività della confisca prevista dall’articolo 174 del Codice dei beni culturali (principale arma di recupero dei beni sottratti, antecedentemente alla nuova legge), sia la rappresentazione di quelle che sono le principali criticità riscontrate per l’istituto della confisca allargata tradizionale e dei loro effetti su tale nuove ipotesi di confisca.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore




