La finzione di non avveramento nelle condizioni contrattuali
Le riflessioni del centro studi

Di Piergiuseppe Carnovale – dottore di ricerca Università degli Studio di Catanzaro Magna Grecia
Il meccanismo dell’avveramento fittizio della condizione non riproduce una sanzione estranea alla logica dell’autonomia privata, o uno strumento punitivo di una condotta vietata di impronta eccezionale. Raffigura, invece, un rimedio coerente con il sistema di protezione degli interessi privati, inserendosi in una più ampia e articolata gamma di rimandi che, in attuazione del principio di effettività e di disponibilità delle tutele, sono riconosciute al contraente pendente condicione.
Il secondo indirizzo ermeneutico segnalato intende riflettere la tesi maggiormente accreditata, secondo cui l’art. 1.359 c.c. avrebbe la funzione di presidiare il campo di azione tracciato dall’art. 1.358 c.c., realizzando un unitario meccanismo normativo, composto da regola e sanzione. L’art. 1.358 c.c. – nell’indicazione del criterio a cui orientare il proprio contegno – imporrebbe alle parti di un contratto condizionato di non alterare arbitrariamente lo sviluppo della vicenda condizionale. L’art. 1.359 c.c. – nel considerare avverata la condizione che sia mancata per causa imputabile alla parte avente interesse contrario – ne sanzionerebbe l’inosservanza. Secondo questo paradigma argomentativo, ciò che rileverebbe ai fini dell’applicazione della finzione di non avveramento, sarebbe la valutazione in termini di contrarietà o meno al canone di buona fede dell’interferenza sullo stato d’incertezza caratteristico della pendenza.
Il risultato a cui conduce l’elaborazione dottrinale appena sintetizzata, ispirata a un rigore logico-formale anziché a quello teleologico-funzionale, risulta insoddisfacente rispetto alle attese o utilità programmate dalle parti in occasione del confezionamento di un certo programma negoziale. Basandosi su di una trasposizione meccanica del modello regola sanzione, nel senso che alla violazione dell’art. 1.358 c.c. conseguirebbe come effetto l’applicazione dell’art. 1.359 c.c., l’indirizzo ermeneutico in questione aspirerebbe a codificare un preconfezionato modello di condotta in assenza di una indagine circostanziata sull’eventuale rilevanza assunta dall’interesse al (non) avveramento della condizione di uno dei contraenti.
Infatti, seppur il ricorso alla finzione di non avveramento produce una certa contraddizione – poiché l’avveramento del dato programmato come futuro e incerto comporta una compiuta sistemazione degli interessi sottesi al regolamento negoziale – l’eventuale esigenza di tutela manifestata dall’interesse al non avveramento impone un giudizio di meritevolezza alla luce dei principi e dei valori identificativi l’ordinamento giuridico. Sicché, la finzione di non avveramento – ma il discorso vale anche per l’ipotesi testuale prevista dall’art. 1.359 c.c. – non può automaticamente conseguire come pura reazione alla condotta interferente sull’iter causativo dell’evento. Peraltro, la c.d. fase di pendenza della condizione non si presenta come un’entità statica atteggiandosi, invero, quale variabile dipendente dalle specificità del caso concreto e, conseguentemente, la condotta a cui sono tenuti le parti sub condicione è insuscettibile di aprioristica determinazione.
La pendenza condizionale può essere tale da richiedere un’attività comprensiva tanto dell’obbligo di non interferire con lo sviluppo della vicenda condizionale, quanto dell’obbligo di attivazione per favorire il buon esito dell’avveramento. Ne discende, pertanto, una pendenza condizionale caratterizzata da una certa relatività, che inciderà diversamente sulla finzione di non avveramento in considerazione degli interessi coinvolti.
Sicché, l’apparente contrasto segnalato dalla possibile applicazione di una finzione di non avveramento, è destinato a trovare composizione soltanto nel concorso delle specificità del caso concreto, indicative delle specificità del concreto regolamento di interessi, da cui muovere per la formulazione di un giudizio di valore sull’interesse al non avveramento della condizione.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




