Costume e SocietàLetteratura

La titolarità dei beni culturali

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La titolarità delle cose ritenute d’importanza storica, artistica, culturale, antropologica o etnoantropologica, assume particolare rilevanza ai fini applicativi della legislazione sui beni culturali e in particolare in materia di confisca e per cui è necessario stabilire se queste sono di esclusiva proprietà dello Stato o possono, anche, essere di proprietà dei privati.
Prima facie, considerata la loro libera fruizione da parte della collettività, saremmo portati a pensare che tutti i beni culturali siano di proprietà pubblica, però molti di tali beni, prima di assumere un interesse storico culturale, appartenevano a soggetti diversi dallo Stato e, come tali, erano di proprietà dei privati e molti di essi lo sono ancora.
La titolarità privata (e non solo pubblica) di tali beni è da sempre stata causa di confliggenza d’interessi tra lo Stato e i privati, posto che quest’ultimi, maggiormente interessati alla libera circolazione e alla loro commercializzazione, più che alla loro preservazione, tendono sempre ad ostacolare la legislazione volta a tutela di detti beni.
La sussistenza di conflittualità tra l’interesse pubblico al godimento collettivo e alla preservazione dei beni culturali, da un lato, e l’interesse dei privati ad acquisire o mantenere la proprietà di tali beni (anche illegalmente), dall’altro, si ricava già dalla prima fra le leggi sui beni culturali di cui si ha traccia storica, ovvero l’editto Pacca.
Tale editto, infatti, fatta eccezione per alcuni provvedimenti settoriali, rappresenta la prima legge organica sui beni culturali, nonché il modello ispiratore di tutta la successiva normativa di settore.
Esso venne emanato nel 1820, per volontà del Cardinale Pacca, e rappresentò la risposta alle spoliazioni subite dallo Stato Pontificio durante il periodo napoleonico.
E, infatti, al fine di prevenire future sottrazioni al patrimonio culturale dello Stato Pontificio, con tale editto venne prevista per la prima volta la catalogazione dei beni culturali, ovvero su “di tutti gli oggetti d’antichità e d’arte” presenti nelle Chiese e negli altri istituti ecclesiastici. Vennero apposti dei vincoli sui tali oggetti e vennero anche introdotti il divieto di alienazione di beni “di singolare e famoso pregio d’arte e d’erudizione”, e il divieto di espatrio per i restanti beni culturali o oggetti d’antichità e d’arte, senza prima aver ottenuto apposita licenza. All’editto Pacca si ispirarono poi il Granducato di Toscana e il Regno di Napoli, ovvero gli unici due Stati che nel periodo pre-unitario introdussero leggi a tutela del patrimonio culturale.
Dopo l’unificazione dell’Italia, imperversando in quel periodo il liberismo illuministico, non erano certamente ben visti i limiti alla proprietà privata e al libero mercato delle merci. Conseguentemente ci si limitò a ricorrere, marginalmente, alle normative preunitarie per la regolamentazione del mercato delle opere d’arte, senza minimamente legiferare in materia.Si è dovuto attendere, addirittura, il 1909 per avere una prima vera legge italiana in materia di beni culturali, ovvero la legge 364 del 1909, meglio nota come legge Rosadi.
Detta legge in materia di beni culturali prevedeva l’inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico, ovvero del patrimonio artistico di cui lo Stato era già proprietario; introduceva dei vincoli sulla proprietà privata attraverso lo strumento della notifica; istituiva il diritto di prelazione dello Stato, in caso di alienazione di beni culturali da parte di privati, nonché l’istituzione delle Soprintendenze, quali Uffici periferici dello Stato per il controllo territoriale dei beni culturali.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
In foto
Ritratto del Cardinale Pacca

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button