La cooperazione internazionale per il recupero dei Beni Culturali
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Una volta riscontrate le regole vigenti per l’esportazione lecita all’estero di beni culturali, la cui violazione comporta le conseguenze di cui abbiamo in precedenza parlato, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma dell’articolo 178, passiamo ora al vaglio le peculiarità e le criticità riscontrate in vigenza del C.B.C.P.
Il comma terzo dell’articolo 174 [che nella sostanza ricalca gli articoli 66 della legge Bottai e 1.123, comma 3º, del T.U. del 1999] ha quale suo presupposto operativo quello della italianità del bene illecitamente esportato, ovvero che esso appartenga già al patrimonio culturale nazionale o che venga ritrovato entro i confini italiani, ivi compresi navi e aeromobili battenti bandiera italiana.
Tenendo presente tale presupposto applicativo e considerando che l’illecita esportazione implica necessariamente che perlomeno una parte della condotta debba essere consumata all’estero, con interessamento della sovranità di altri Stati, va da sé che a rendere effettivamente efficace tale misura ablativa non sono e non saranno né il rigore previsto per l’uscita dal suolo nazionale dei beni culturali, né i ripetuti tentativi giurisprudenziali di accostare tale misura a quelle introdotte per il contrasto alla criminalità organizzata, bensì l’esistenza o meno di un’effettiva e fattiva volontà di reciproca cooperazione tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, finalizzata al recupero dei reperti trafugati.
Tra gli esempi effettivi di questa cooperazione si ricorda il percorso che ha portato all’accordo, intervenuto il 25/09/2007, tra il nostro Ministero e il J.P. Getty Museum, grazie al quale sono rientrati ben 42 dei 52 reperti richiesti, fra i quali spicca per ordine di importanza la Venere di Morgantina; si ricorda inoltre l’accordo del 21/06/2006 con il Metropolitan Museum of Art, che ha consentito il rientro in patria di diversi reperti, fra cui il cratere di Eufronio.
È innegabile, infatti, che in assenza di reale volontà di cooperazione tra Stati, tutte le misure adottabili si dimostreranno inadeguate, siano esse quelle tradizionali o quelle introdotte con la legge nº 22/2022, e tra esse quelle di cui l’articolo 518 undevicies c.p., che estende l’applicabilità del nuovo titolo anche alle condotte consumate interamente all’estero, o la confisca anche senza condanna.
Delineati, quindi, i caratteri dell’italianità del bene e della cooperazione tra Stati quale condicio sine qua non per rendere effettivi i provvedimenti recuperatori, rimane da trattare la figura del terzo estraneo al reato e la natura giuridica della confisca speciale prevista da tale articolo. Tuttavia, considerato che tale materia è confluita nell’attuale art. 518 duodevicies codice penale, con importanti modifiche che certamente acuiscono irrisolte questioni anziché superarle, essa verrà trattata insieme al rinnovato e più ampio sistema recuperatorio risultante dalle innovazioni introdotte dal nuovo articolo 518 duodevicies c.p. e dalle modifiche all’articolo 240 bis c.p.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore




