Costume e SocietàLetteratura

La confisca dei beni illecitamente esportati

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La parte prima del primo comma dell’articolo 518 duodevicies del codice penale, testualmente così recita: “Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato”.
Tale disposizione normativa, sostanzialmente, ripropone quanto già prevedeva il terzo comma dell’articolo 174 del D.Lgs 42 del 2004, ovvero la confisca obbligatoria dei beni culturali o beni di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, trasferiti all’estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, oppure fatti uscire temporaneamente con autorizzazione ma non fatti poi rientrare allo scadere del termine.
Si tratta di fattispecie di confisca obbligatoria.
Tradizionalmente [ovvero prima dell’introduzione delle nuove misure ablative, miranti a rendere non remunerativo il crimine] l’unica ipotesi di confisca obbligatoria era quella prevista dal secondo comma dell’articolo 240 c.p. [sulla quale torneremo nel trattare il comma 2º del presente articolo] e sino a quando essa ha riguardato esclusivamente le cose pericolose, quelle servite per la commissione del reato, il prezzo o il prodotto dello stesso, non ha destato particolari problematiche giuridiche.
Né, a ben guardare, tale obbligatorietà dovrebbe destare particolari problematiche in materia di beni culturali dove i beni da confiscare sono di proprietà dello Stato o, pur appartenendo a privati, sono disciplinati da regole particolari che li allontanano dalla sfera e dal concetto tradizionale di proprietà privata, per assimilarli a quelli di proprietà pubblica.
Tale misura, infatti, riguarda o beni culturali [quindi già facenti parte del patrimonio pubblico] oppure beni di interesse artistico, storico, archeologico antropologico (Etc..) aventi il potenziale per divenire patrimonio culturale, i quali, anche se in mano a privati, non possono lasciare il suolo  nazionale senza apposita autorizzazione o licenza di libera circolazione (rilasciata in via definitiva, ovviamente, solo per le c.d. opere minori o meglio per il minor pregio artistico assegnato loro dagli Uffici Esportazione).
La confisca, pur riguardando una così ampia platea di beni e pur essendo una misura obbligatoria, non opera indiscriminatamente, attesa la presenza della clausola di salvaguardia del terzo estraneo al reato [ovvero della clausola di salvaguardia dei diritti patrimoniali dei soggetti estranei al reato, che è stata uno dei principi portanti del liberismo giuridico di matrice illuministica e che ha portato, col codice Zanardelli, all’abbandono del millenario istituto della confisca generale, affondante le sue radici nel diritto Romano arcaico o tribale].

Redazione

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