
Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Le nuove forme di confisca previste dalla legge, consequenziali all’abbandono dell’istituto della confisca generale [ancor prima della rottura degli argini ad opera delle c.d. nuove confische particolari] hanno subito forti ridimensionamenti a opera di una certa giurisprudenza che, agli inizi del nuovo millennio, coniò il concetto di terzo incolpevole, intendendosi con ciò che la sola appartenenza del bene a soggetto estraneo al reato non è più sufficiente per escludere la confisca posto che l’esclusione della confisca può essere riconosciuta solo nel caso in cui al terzo non sia addebitabile una qualsivoglia condotta idonea a consentire al reo l’utilizzo del bene.
Non addebitabilità che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, deve essere addirittura dimostrata dal terzo (ex. Multis: Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 9.579/2013).
Alla luce di siffatto concetto di soggetto estraneo al reato (Terzo incolpevole), è di immediata percezione che in materia di beni culturali o di interesse culturale, dove vige la presunzione di appartenenza allo Stato, l’effettiva restituzione del bene al terzo risulta assolutamente eccezionale e relegata alle sole ipotesi in cui il bene era di proprietà del terzo (o del suo dante causa) già in data antecedente il 1909 o questi lo aveva ottenuto dallo Stato come ricompensa per un ritrovamento.
Se, invece, il bene appartiene già allo Stato, si tratta necessariamente di beni inalienabili e non usucapibili (art 822 e ss. c.c.; artt. 23 e 24 della Legge 1089 del 1939; art. 53 c.b.c.p.), ragion per cui il loro possesso da parte di soggetti terzi non è giustificabile né rivendicabile, atteso, tra l’altro, che ogni atto dispositivo avente ad oggetto tali beni, fuori commercio, è insanabilmente nullo, neppure ove si operasse attraverso l’acquisto a non domino, considerato che il bene non è usucapibile.
Appartenenza allo Stato che, sul piano squisitamente penalistico, già ab origine preclude al terzo la possibilità di proclamarsi incolpevole, vista la presunzione di appartenenza operante in materia (ex multis, anche recentemente, Cass. Pen., Sez. III, Sentenza nº 22 del 02/01/2019).
Se invece il bene rientra fra quelli “di interesse”, quindi tra quelli non (ancora) dichiarati culturali, il terzo potrà dimostrare la sua estraneità al reato attraverso la prova – il cui onere su di lui incombe – della legittimità del diritto civilistico vantato sul medesimo [acquisto antecedente al 1909, attribuzione da parte dello Stato e autorizzazione o licenza all’espatrio].
Il terzo, inoltre, dopo aver provato la legittimità del titolo, deve anche dimostrare di non avere tratto alcun profitto dall’illecita esportazione del proprio bene.
Solo dopo aver fornito tale duplice prova, egli avrà diritto alla restituzione del bene.
Va da sé, quindi e per come anticipato che, al di là del dato formale, la clausola di salvaguardia del terzo in materia di beni culturali ha un ambito di operatività molto ristretto.




