Il Diritto di Resistenza e la Tutela della Democrazia
Le riflessioni del centro studi

Di Stefania Mantelli – Avvocato del Foro di Catanzaro
Dalle riflessioni di Mortati ne discende che il diritto di resistenza è implicitamente riconosciuto nell’ordinamento perché è espressione del principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.) e si può esprimere attraverso l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (art. 2 Cost.), nonché tutelati da essa, tanto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.). Pertanto, il diritto di resistenza è espressione, prima di ogni cosa, del dovere di fedeltà alla Repubblica e del dovere di osservare la Costituzione (art. 54, comma 1, Cost.), ponendosi il problema di doversi o meno sentire in dovere di obbedire a leggi dello Stato che fossero in contrasto con esse.
È lo stesso Mortati che nei suoi scritti valorizza un legame speculare tra lo stato di eccezione, elaborato da Schmitt che consente, dall’alto, che il sovrano decida di sospendere i diritti in alcune circostanze eccezionali e il diritto di resistenza, dal basso, contro le decisioni che pretendono di sospendere l’ordine legale, quando vi è un pericolo di deriva anti-democratica.
Pertanto, la circostanza che la sovranità appartenga al popolo renderebbe legittima la resistenza attiva al “sovrano” che usi in modo oppressivo o perverso i poteri che proprio il popolo gli ha conferito.
Stante la legittimità dell’esercizio del diritto di resistenza, sempre che si manifesti attraverso l’esercizio dei diritti fondamentali, dinanzi alla compressione della libertà di esprimere il proprio pensiero come della libertà di manifestare – ancor più laddove vi fossero forme di repressione inevitabilmente incidenti sulla piena esplicazione di dette libertà – non può che ravvisarsi la deriva antidemocratica che i padri costituenti temevano.
La stessa previsione per i militari del dovere di disobbedire all’ordine palesemente illegittimo (art. 4, L. 11/07/1978 nº 382) e di informare i superiori dimostra che il nostro ordinamento giuridico riconosce il valore della disobbedienza civile e che il dovere di fedeltà alla Repubblica prevale su quello di obbedienza alle leggi dello Stato. E tale norma è ribadita nell’art. 25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, di cui al DPR nº 545 del 1986. E se di regola la disobbedienza è non violenta e anche passiva, può in casi estremi riconoscersi come legittima una resistenza attiva, tanto che nel codice penale sono previste le discriminanti della legittima difesa, dello stato di necessità, dell’esercizio del diritto e dell’adempimento del dovere.
E quindi, se l’esercizio dei diritti fondamentali garantisce quella libertà ed eguaglianza dei cittadini utile al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, può dirsi legittima una forma di resistenza, nei termini di una disobbedienza pacifica che cerchi di opporsi al sacrificio o alla compressione di tali diritti.
Visto in questa ottica, il diritto di resistenza può essere inteso come un meccanismo equilibratore rispetto all’opposta scelta politica di porre in essere uno Stato di eccezione. Fungendo da contrappeso a opposte logiche, deve essere tutelato come strumento democratico di assoluto rilievo, atto a regimentare l’azione politica ed evitare ogni forma di autoritarismo.
Fatte queste considerazioni, non possono condividersi forme di censura, né limitazioni della libertà di esprimere il proprio pensiero e di manifestare nelle pubbliche piazze, poiché espressioni di un potere pubblico che mostra un volto poco consono a un sistema democratico e che denota, di fondo, una incapacità di fare sintesi tra le scelte politiche e la volontà popolare di cui non può non tenersi conto, in quanto la sovranità appartiene al popolo ed è esso a esercitarla nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




