La confisca senza condanna dei beni culturali
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
L’articolo 518 duodevicies codice penale, al primo comma (prima parte), oltre a prevedere la confisca dei beni culturali in caso di loro illecita esportazione, prevede, altresì, che: “in caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale”.
Il legislatore ha così inteso estendere anche in materia di beni culturali la c.d. confisca senza condanna, ovvero la confisca che prescinde dall’accertamento pieno e definitivo della penale responsabilità dell’autore del reato.
Tale forma di confisca è attualmente oggetto di ampio confronto [sorto all’indomani dell’entrata in vigore del codice del 1930 e mai sopitasi] tra coloro che riconoscono alle misure ablative la natura di sanzione amministrativa e quelli che, diversamente, attribuiscono ad essa le caratteristiche di sanzione penale accessoria.
A dar vita ed alimento a tale contrapposizione circa la natura giuridica delle confische fu la scelta, infelice, del legislatore del 1930 di inserire la confisca tra le misure di sicurezza, mantenendo però le caratteristiche tipiche della confisca disciplinata dal codice Zanardelli che però la definiva sanzione accessoria.
Invero, l’articolo 236 del codice penale definisce espressamente la confisca come una sanzione amministrativa ma, al contempo, se da un lato non prevede quale suo presupposto applicativo quello della pericolosità sociale, in quanto non si rinviene alcun rimando agli articoli 200 e segg. del codice penale, dall’altro, invece, prevede espressamente la non operatività dell’articolo 210 codice penale ai fini della confisca.
La collocazione della confisca tra le misure di sicurezza e il contestuale mantenimento delle caratteristiche delle pene accessorie, sin da subito diede vita a due contrapposte correnti di pensiero sulla reale natura giuridica delle confische e sulle conseguenze degli effetti che la prescrizione produce su tali misure ablative.
In modo più dettagliato, il panorama giuridico italiano si divise tra chi, valorizzando le funzioni tipiche delle sanzioni accessorie mantenute anche dal codice del 1930, continuava a considerarle come delle sanzioni penali accessorie e chi, invece, partendo dal nomen iuris espressamente attribuito dal legislatore alla confisca e valorizzando la funzione special preventiva di tale misura, la considerava al pari delle altre sanzioni amministrative.
Nel tentativo di smussare gli angoli tra le opposte visioni e trovare un punto d’incontro tra le contrapposte posizioni, giurisprudenza e dottrina (Mantovani, Bettiol ed altri) elaborarono il concetto di pericolosità della cosa [sul quale torneremo in appresso], al fine di dare veste giuridica alla funzione speciale preventiva della confisca.
Tale diatriba sulla natura giuridica della confisca è rimasta per molti anni sopita.
Essa si è risvegliata e ha trovato nuova verve allorquando la funzione di istituto generale dell’articolo 240 c.p. è stata messa in discussione da nuove tipologie di confisca, che non ne seguivano gli schemi e i principi applicativi.
Il caos prodotto dall’introduzione di nuove confische e le problematiche sollevate dalla dottrina, però, non turbarono minimamente la giurisprudenza, la quale, per come aveva sempre fatto e senza mai farsi assalire dal dubbio, continuò a classificare le confische come sanzioni amministrative e, conseguentemente, applicare ad esse il regime giuridico tipico di tali sanzioni.
Le granitiche convinzioni della giurisprudenza vacillarono, allorquando della questione relativa alla natura giuridica della confisca fu investita la Corte EDU (Caso Sud Fondi S.r.l. +2 c. Italia).
La CEDU nel dare risposta al quesito se la confisca prevista dall’articolo 44 del d.P.R. 380/2001 fosse, per come ritenuto dal giudice nazionale, effettivamente da qualificare come sanzione amministrativa, oppure fosse da qualificarsi come sanzione penale, quindi soggetta ai limiti imposti dall’art. 7 C.E.D.U., guardando ai tratti sostanziali della misura e non a quelli formali, qualificò tale confisca come una sanzione penale.
Principio quest’ultimo, poi ripreso e ribadito dalla stessa Corte EDU nel 2013 con la Sentenza Varvara c. Italia, senza che però la giurisprudenza nazionale mutasse in modo alcuno il suo orientamento.
Anzi, tale seconda pronuncia provocò una reazione difensiva persino da parte della Consulta, la quale, con sentenza nº 49 del 2015, introdusse il distinguo tra principi della Corte EDU consolidati e principi non consolidati, affermando che solamente quelli consolidati erano vincolanti per l’Italia.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
Foto di Adrian Grycuk – Opera propria, CC BY-SA 3.0 pl




