Controversie costituzionali e giudiziarie sul decreto Cutro
Le riflessioni del centro studi

Di Alfredo Arcorace – Avvocato del Foro di Locri
Vi sono due profili di legittimità costituzionale dell’art. 6 bis del decreto Cutro degni di nota.
In primo luogo, l’art. 43 della direttiva 2013/32/UE ammette l’applicazione della procedura del trattenimento alla frontiera, o in una zona diversa da quella dell’ingresso, ove il richiedente sia stato condotto coattivamente, soltanto qualora siano arrivati contestualmente un gran numero di migranti che presentano contestualmente domanda di protezione internazionale, talchè diviene impossibile l’esame tempestivo di tutte le domande.
Inoltre, la norma introdotta dal decreto Cutro non può trovare applicazione nelle ipotesi di soccorso in mare nelle quali il diritto di ingresso nel territorio è disciplinato dall’art. 10 ter del d.lgs. 268/1998 e dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979.
Tali disposizioni vanno applicate alla luce del principio previsto dall’art. 10, co. 3, Cost., in base alla quale si deve escludere che la provenienza del richiedente asilo da un Paese di origine sicuro possa automaticamente privarlo del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale, dovendosi invece procedere necessariamente alla valutazione caso per caso.
In questo contesto è del tutto verosimile che si possa arrivare all’incidente di costituzionalità che avrà un impatto maggiore sul sistema giuridico nazionale rispetto all’obbligo di interpretazione conforme e allo strumento della disapplicazione.
Infatti, l’incidente di costituzionalità può produrre effetti generali che incidono sulla stessa esistenza nell’ordinamento interno della norma ritenuta incostituzionale.
La disapplicazione, invece, consente di riconoscere al soggetto coinvolto nella singola vicenda una tutela immediata ma non può impedire alla norma disapplicata di continuare a produrre i suoi effetti nei confronti di altri soggetti esponendosi a diversa interpretazione da parte di altre autorità.
La recente giurisprudenza di legittimità ha confermato i dubbi sul decreto Cutro e ha investito la Corte di Giustizia dell’Unione europea che dovrà pronunciarsi in via d’urgenza sulla legittimità o meno della garanziafinanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione.
La Corte di Giustizia europea dovrà anche stabilire se tale garanzia finanziaria, ove legittima, dev’essere applicata in misura fissa oppure se dev’essere determinata in misura variabile, caso per caso, nei limiti stabiliti dal legislatore, tenendo conto della situazione individuale del richiedente.
Infine, la Corte di Giustizia europea dovrà stabilire se tale garanzia dev’essere prestata necessariamente dal richiedente l’ingresso nel territorio nazionale oppure può essere prestata da un terzo per ragioni di solidarietà famigliare o affettiva.
Anche le disposizioni che inaspriscono le pene per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina e prevedono la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina appaiono dubbie.
Il decreto Cutro ha introdotto al T.U.I. l’art. 12 bis a norma del quale chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.
La nuova fattispecie prevede che se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, e da essa derivano la morte o le lesioni del clandestino, verrà applicata la legge italiana anche quando l’evento lesivo o la morte si verificano fuori del territorio nazionale.
La specificazione normativa è del tutto inutile poiché il criterio di collegamento che rende punibile la condotta commessa in alto mare, quando sia anticipatamente individuata dagli scafisti la località di approdo nel territorio italiano, ma essa sia poi individuata dal soccorso prestato in ambito SAR, va ravvisato nella previsione dell’art. 7 c.p., comma 1, nº 5.
Non si comprende quindi l’esigenza di intervenire con la decretazione d’urgenza in una materia già regolata dal codice.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




