I punti critici del Decreto Cutro e la distanza dalla norma Europea
Le riflessioni del centro studi

Di Alfredo Arcorace – Avvocato del Foro di Locri
La scelta del legislatore di mettere sullo stesso piano gli organizzatori del traffico di esseri umani e gli scafisti è in contrasto con il principio della proporzionalità della pena.
Difatti, chi effettua il trasporto di stranieri, spesso in condizioni di costrizione, non può essere sottoposto allo stesso regime sanzionatorio di chi promuove, organizza, dirige e finanzia il trasporto dei migranti nel territorio dello Stato.
Inoltre, la formulazione adottata nel decreto Cutro, cioè che il trasporto sia attuato “con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità”, o “sottoponendole a trattamento inumano o degradante” ha una portata troppo generica e viola il principio della riserva di legge.
L’aumento delle pene stabilito nel decreto anche per reaticolposiè poi in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena, poiché viene stabilita la stessa pena per fattispecie tra loro diverse e di differente gravità.
In questo modo, viene impedito un corretto bilanciamento tra le possibili variazioni di gravità del fatto e si riducono gli spazi di quantificazione della sanzione penale riservati al giudice.
Il principio di legalità sancito dall’art. 25 Cost. affida le scelte sulla misura della pena alla discrezionalità del legislatore, ma l’esercizio di tale discrezionalità non è pur sempre soggetto ai limiti previsti dagli articoli 3 e 27 Cost.
La violazione del principio di proporzionalità della pena, in base agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, non avviene solo quando la pena prevista per un reato sia ingiustificatamente più severa di quella prevista per un altro reato, ma anche quando questa sanzione risulti sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti oggetto di condanna.
Le sanzioni imposte nei confronti degli “scafisti” devono essere valutate secondo il nesso di causalità e la componente soggettiva, non potendosi sanzionare condotte colpose che producono la morte di una o più persone, più gravemente di condotte dolose che determinano gli stessi effetti.
In sostanza, non si può prevedere per un reato colposo che comporta la morte di una o più persone come conseguenza del comportamento illecito che si intende sanzionare, una pena che nel suo massimo edittale può risultare più severa di quella prevista in caso di omicidio volontario.
Un ulteriore profilo di dubbia legittimità costituzionale, a parere di chi scrive, si ravvisa anche con riferimento alla fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso dello straniero irregolare prevista al comma 1 dell’art. 12 T.U.I.
Si tratta di una fattispecie a tutela anticipata e a forma libera che non prevede il dolo specifico del fine di profitto.
Tale fattispecie è pertanto suscettibile di assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile a un sodalizio internazionale, che specula sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo; all’illecito commesso da singoli individui per finalità solidaristiche.
La causa di giustificazione prevista all’art. 12 co. 2 T.U.I. non può essere applicata per il favoreggiamento dell’ingresso di stranieri irregolari nel territorio dello Stato per motivi di assistenza umanitaria. Detta scriminante è infatti limitata alle sole “attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti sul territorio dello Stato”.
Il requisito della previa presenza del soggetto favorito sul territorio dello Stato è incompatibile con le caratteristiche della condotta di favoreggiamento dell’ingresso sul territorio italiano.
Pertanto, detta scriminante non può essere applicata alla condotta di chi abbia favorito l’ingresso dello straniero irregolare per scopi di assistenza umanitaria, anche qualora lo straniero si trovi in condizioni di bisogno.
Ciò induce a dubitare che la fattispecie di reato di cui all’art. 12 co. 1 T.U.I. sia conforme ai principi costituzionali della necessità, della proporzionalità e del ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.
In definitiva, a giudizio di chi scrive, la normativa sull’immigrazione dovrebbe essere riscritta tenendo conto che tale fenomeno, e la sua regolarizzazione, necessita di una presa di posizione comunitaria.
Le scelte comunitarie dovrebbero bilanciare la tutela della vita umana con gli interessi degli Stati di difendere i loro confini.
Nessun sistema di gestione dei flussi migratori può prescindere da regole comuni in materia di ammissione, soggiorno regolare e tutela, che definiscano i canali ed i modi di ingresso e di permanenza in condizioni di regolarità in un determinato Paese.
Solo in questo modo si potrà arginare la forte pressione migratoria clandestina sfruttata dalle organizzazioni criminali.
Da qui la necessità di un processo di armonizzazione normativa e convergenza politica da parte dei paesi dell’Unione.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




