Genesi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Le problematiche inerenti alla responsabilità penale delle persone giuridiche (culminate con l’emanazione del Decreto Legislativo nº 231/2001) hanno radici molto remote e sono consequenziali a profondi mutamenti del mondo sociale e industriale, addirittura potremmo dire (citando un cantautore siciliano recentemente scomparso) che tali problematiche sono figlie delle macchine a vapore, intendendo con tale citazione evidenziare che esse sono figlie dei mutamenti sociali imposti dalla rivoluzione industriale e che da essi hanno tratto nutrimento.
Difatti, fu proprio il passaggio da una società latifondista e borghese a quella delle grandi industrie gestite dapprima da singoli e successivamente da società di persone, ovvero da persone giuridiche [rispecchianti pregi e difetti di chi le gestiva] a dar vita al fenomeno dei reati commessi a vantaggio [prevalente o concorrente] di persone giuridiche.
A dispetto, però, di un fenomeno criminale così remoto, sino alla fine dello scorso millennio non erano state emanate delle leggi volte a contrastare la commissione dei reati finalizzati ad avvantaggiare l’ente giuridico a mezzo la previsione di sanzioni penali non solo nei confronti del singolo soggetto persona fisica, ma anche a carico delle persone giuridiche per gli illeciti commessi da chi le amministrava o quale soggetto collegato alla persona giuridica attraverso i suoi organi, dotato di potere decisorio, di rappresentanza o di controllo.
L’unica eccezione a tale vuoto normativo, inerente alla responsabilità amministrativa degli enti giuridici, che generava evidenti sacche d’impunità, è stata rappresentata dalla Germania che, già alla fine del 1800 (a causa dell’ampliarsi del fenomeno per via della c.d. seconda rivoluzione industriale) ha introdotto nel suo ordinamento giuridico tale nuova forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche legiferata della Germania per contrastare la commissione dei reati commessi a vantaggio dell’ente giuridico però non ebbe immediato seguito fra gli altri Stati del continente europeo ma solo molto tempo dopo è stato preso a modello dagli altri Stati per regolamentare il fenomeno a livello nazionale.
Di conseguenza tale vuoto normativo (protrattosi sino alle soglie del nuovo millennio) ha consentito che le persone giuridiche godessero di assoluta immunità.
Però, l’impunità di cui godevano le persone giuridiche a causa della mancanza di una normativa che sanzionasse la commissione degli illeciti posti in essere a loro vantaggio non è da ricondursi [ricorrendo alla dietrologia spicciola] al potere economico esercitato dagli amministratori delle persone giuridiche nei confronti del mondo politico ma ciò è intimamente riconducibile alla concezione tradizionale del diritto penale di tipo personalistico che escludeva l’attribuzione della responsabilità penale a soggetti diversi dalle persone fisiche secondo il noto brocardo: societas delinquere non potest.
Infatti, a ben guardare, tutte le norme penali sono strutturate come un imperativo di legge rivolto esclusivamente nei confronti della persona fisica e la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione penale sempre nei confronti della singola persona fisica, al punto che questa caratteristica strutturale della norma penale portò uno dei massimi esponenti del giuspositivismo, il filosofo e giurista inglese J. Austin, a formulare la c.d. teoria dell’imperativismo giuridico.
La concezione personalistica del diritto penale, quindi, era riferita solo alla persona fisica, sia per ciò che atteneva all’imputazione, sia a ciò che atteneva alla sanzione e, conseguentemente, anche il giudizio di responsabilità penale che era anch’esso riferito a una persona fisica, essendo consequenziale a un duplice accertamento:
- la violazione del precetto, quindi l’offesa al bene giuridico tutelato attraverso tale precetto;
- la riconducibilità di tale violazione a una determinata condotta riconducibile all’imputato quale persona fisica.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore




