Costume e SocietàLetteratura

Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

In buona sostanza in base all’articolo 6 della normativa l’Ente può adottare un modello di organizzazione e gestione (c.d. M.O.G.) che, a mezzo un’analisi dei rischi (Risk Assessment: identificazione e valutazione dei rischi) di commissione dei reati presupposto del decreto, sia idoneo a impedire eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto.
Il modello organizzativo non è un documento standardizzato (generale) o unico al quale si possono adeguare tutti i modelli, ma è esclusivo per ogni singola persona giuridica; esso consiste nella mappatura delle funzioni dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto con le relative valutazioni sul grado di rischio.
Quindi la mappatura rappresenta il riferimento preliminare per la valutazione e l’analisi dei rischi reato all’interno dell’ente a cui consegue l’identificazione delle aree a rischio: a) le funzioni aziendali di attività dove incorrono rischi potenziali di commissione del reato; b) i processi in cui i reati presupposto hanno possibilità di essere commessi, così come stabilito nelle finalità della mappatura.
Inoltre il modello, oltre a essere attuale e idoneo nel momento della sua adozione, deve essere oggetto di una revisione periodica che punti ad aggiornarlo e a confermarne la validità e l’idoneità dello stesso e all’occorrenza deve essere modificato in base sia alle modifiche alle esigenze dell’organizzazione sia in base alle modifiche della legislazione di riferimento.
Una volta adottate tutte le possibili misure di contrasto alla commissione di reati da parte di tutti i soggetti persone fisiche che operano in sinergia con l’ente giuridico questo deve, altresì, compiere un’attività di controllo – tramite la nomina di un organismo di vigilanza – per fare sì che dette misure di contrasto siano anche rispettate dai suoi destinatari.
Da ciò consegue che l’ente giuridico che ha adottato tutte le misure di contrasto alla commissione di reati da parte di un suo preposto è esente da responsabilità dalla eventuale commissione del reato commesso da parte di chi commette dei reati eludendo abilmente le dette misure e le dette forme di controllo poste in essere dei reati.
Dunque l’individuazione della sussistenza o meno della responsabilità amministrativa dell’ente giuridico consiste nell’accertamento dell’adozione da parte dell’ente di idonei modelli di organizzazione volti a prevenire la eventuale commissione di reati da parte dei soggetti preposti e dell’attività di controllo del rispetto dei protocolli previsti dai modelli organizzativi.
Qualora, a seguito di vaglio giudiziario, emerga che l’Ente non ha predisposto adeguati modelli organizzativi o non ha esercitato una corretta attività di controllo circa il rispetto dei protocolli previsti da detti modelli questo sarà soggetto a delle sanzioni pecuniarie o interdittive, specificatamente previste per i singoli reati presupposto.
La pena pecuniaria, in base all’art. 10 del D.Lgs. n. 231 del 2001, viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000.
L’importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, inoltre, viene escluso il pagamento in misura ridotta.
In sostanza l’accertamento della sussistenza della responsabilità dell’ente per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231 comporta l’applicazione, eventualmente anche concorrente, di due diverse tipologie di sanzioni: una pecuniaria e l’altra interdittiva.
La sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 10 di detto decreto costituisce la sanzione principale nei confronti dell’ente, che risponde, però, esclusivamente con il suo patrimonio o con il fondo comune, mai con quello dei soci (articolo 27 Responsabilità patrimoniale dell’ente).
Il Giudice, nell’irrogare la sanzione pecuniaria, effettua una doppia valutazione: dapprima, determina il numero delle quote (in misura non inferiore a 100, né superiore a 1.000), tenendo conto sia “della gravità del fatto e del grado della responsabilità dell’ente, sia dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti”; in un secondo momento, il giudice determina il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 1.549,00, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”.

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button