Costume e SocietàLetteratura

Normative sulla responsabilità degli enti e misure sanzionatorie

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La normativa prevede che la sanzione pecuniaria debba essere ridotta allorquando l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato un vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito integralmente il danno, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231 del 2001, invece, sono le seguenti: l’interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività aziendale; la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive possono essere comminate esclusivamente per i reati per i quali ne è espressamente prevista l’applicazione e solamente quando ricorre almeno una delle condizioni previste dall’articolo 13, ovvero quando l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal reato e lo stesso è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in quest’ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti.
Per evitare l’applicazione delle misure interdittive e i suoi effetti negativi, per come prevede l’articolo 17, deve, da un lato, risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e deve, dall’altro lato, eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Oltre alle sanzioni pecuniarie e interdittive, l’articolo 19 prevede anche la confisca obbligatoria, in caso di condanna, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Pertanto, a conclusione di tale rapida rassegna del D.Lgs. 231 del 2001, per come meglio vedremo successivamente, si può e si deve riscontrare che in virtù degli articoli 25 septiedecies e duodevicies di tale Decreto, introdotti proprio dalla legge nº 22 del 2022, anche gli enti deputati al commercio di beni culturali o che semplicemente beneficiano dei proventi di alcuni dei reati in materia di beni culturali, non godono più di una sorta d’immunità dovuta a un vuoto legislativo, ma al parti degli altri enti giuridici dovranno rispondere economicamente e saranno soggette a misure interdittive.
Conseguentemente si può riscontrare che le raccomandazioni agli Stati aderenti, contenute nell’articolo 13 della convenzione di Nicosia, sono state solo in parte recepite dall’Italia la quale ha introdotto è vero la responsabilità degli enti per alcuni reati in materia di beni culturali, ma ha previsto l’applicabilità soltanto quando l’autore del reato presupposto è a loro riconducibile, e non anche quando manchi tale collegamento e l’ente comunque ne trae beneficio.

Redazione

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