Costume e SocietàLetteratura

Le diverse tipologie d’impugnazione

L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile

Sulla scorta di quanto già scritto, possiamo noi, in linea di massima, sostenere che le impugnazioni sono degli strumenti processuali miranti a tutelare il sistema e i cittadini dai diversi e possibili errori giudiziari (Rectius=ingiustizie), attraverso un percorso di conoscenza per gradi della verità processuale e di approdo all’irrevocabilità della sentenza.
Tuttavia tale definizione risulta riduttiva nel momento stesso in cui noi ci avvediamo che non tutti i mezzi d’impugnazione perseguono tale fine o che non tutti tali mezzi lo perseguono allo stesso modo.
Diversità finalistiche e modali dei mezzi d’impugnazione che hanno portato alla loro classificazione, nei modi di seguito specificati.
La principale distinzione tra i mezzi d’impugnazione è quella tra: impugnazioni ordinarie e straordinarie; impugnazioni di merito e di legittimità; impugnazioni principali e incidentali.
La qualificazione del singolo mezzo d’impugnazione come ordinario o straordinario dipende esclusivamente dalla revocabilità o meno del provvedimento che con esso si può impugnare.
Le impugnazioni ordinarie, infatti, sono quelle che operano prima che la sentenza diventi irrevocabile (Appello e ricorso in Cassazione) per via dell’esaurimento dei gradi di giudizio o a causa della mancata impugnazione della sentenze alla fine di ogni precedente grado di giudizio.
Le impugnazioni straordinarie, invece, sono quelle deputate all’impugnazione delle sentenze irrevocabili, ovvero la revisione, il ricorso in cassazione per errore materiale, la revocazione (Art. 628-bis cpp, introdotto con la riforma Cartabia) e la rescissione (Art. 629-bis, per come rimodellato dalla Cartabia).
Il distinguo tra impugnazioni di merito e di legittimità dipende da quanti e quali poteri valutativi vengono devoluti al giudice dell’impugnazione.
Le impugnazioni di merito, essendo indirizzate a un giudice che potenzialmente dispone degli stessi poteri del precedente giudicante, mirano sia alla formulazione di un nuovo giudizio sul fatto già giudicato, sia all’invalidazione di quello precedente perché asseritamente affetto da vizi, mentre quelle di legittimità mirano, nei casi tassativamente previsti, all’invalidazione della sentenza, per violazione o erronea applicazione di norme sostanziali o processuali.
Le impugnazioni, inoltre, oltre ad avversare la decisione sul fatto, ovvero la sentenza o altri provvedimenti obbligatori, possono avere a oggetto dei provvedimenti (Decreti o Ordinanze) emessi dal giudice in corso di causa solo in presenza di determinati presupposti, quindi incidentalmente.
Quando le impugnazioni hanno a oggetto provvedimenti che necessariamente debbono essere emessi dal giudice, esse vengono classificate come principali. Quando, invece, riguardano provvedimenti che solo eventualmente possono essere emessi, allora si parla di impugnazione incidentale. Classico esempio di impugnazione incidentale è il ricorso in cassazione avverso l’applicazione di una misura cautelare, la quale viene applicata non perché sussiste il procedimento principale ma sulla scorta di una diversa e autonoma valutazione, soggettiva e oggettiva.

Redazione

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