Ricorso per Saltum: limiti e applicazioni nel Codice di Procedura Penale
L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Il terzo comma dell’articolo 569 c.p.p., partendo da quelle che sono le funzioni tipiche della Corte di Cassazione, deputata ai giudizi di legittimità e non di merito, esclude il ricorso immediato in cassazione avverso le sentenze di primo grado allorquando i motivi d’impugnazione afferiscono la mancata acquisizione di prove decisive o la tenutezza logica della sentenza.
Motivi, questi, che, in assenza del vaglio critico della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello, comporterebbe necessariamente un eccessivo dispendio di tempo, di energie e di risorse, vanificando le esigenze di economia processuale sottostanti alla previsione del ricorso per saltum.
Sempre il 3º comma dell’articolo 569 c.p.p., dopo aver introdotto delle limitazioni al ricorso diretto in cassazione avverso le sentenze di primo grado, statuendo che La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e) disciplina anche le conseguenze dell’eventuale ricorso immediato proposto per tali vietati motivi, disponendo, in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, la loro conversione in appello.
Da ultimo l’articolo in questione prevede anche che se la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulla la sentenza con rinvio, gli atti debbono essere trasmessi alla corte di appello e non al giudice di primo grado, con l’unica eccezione del caso in cui la sentenza si sarebbe dovuta annullare in appello.
Pertanto tale norma, differentemente da quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 568 per gli atti non diversamente impugnabili, ma indicenti sulla libertà personale, introduce la possibilità di scegliere d’impugnare dei provvedimenti che diversamente sarebbero appellabili.
Anzi, a ben guardare, l’articolo 569 del codice di rito non è l’unica norma che consente il ricorso immediato in cassazione di atti appellabili, visto che l’articolo 311, al suo comma 2º, consente la ricorribilità diretta in cassazione delle ordinanze genetiche. Tuttavia tale norma, differentemente dall’articolo 569, consente il “saltum” solamente quando si eccepisce la violazione di legge.
Sempre in materia di ricorso per saltum, la giurisprudenza, nella sua opera di attualizzazione e perimetrazione di tale principio, ha affermato, ad esempio:
- che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter c.p.p., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile solamente con atto di appello, ex art. 554-quater c.p.p., non anche con ricorso diretto per cassazione, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione solamente per le sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Cassazione penale sez. II, 30/05/2024, nº 28.063;
- che il ricorso per saltum avverso una misura cautelare può essere avanzato solamente per violazione di legge, ragion per cui il difetto di motivazione può costituire motivo di ricorso diretto in Cassazione solamente quando esso si traduce in una violazione di legge, ovvero quando difettano i requisiti minimi di esistenza e di completezza della motivazione (Ex multis: Cassazione penale sez. VI, 11/10/2023, nº 47.676);
- che la sentenza con la quale il giudice si pronunci sull’imputazione originaria e non anche sulla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è ricorribile “per saltum” (Cassazione penale sez. IV, 20/09/2023, nº 47.398) così come lo è il provvedimento col quale il giudice, dopo aver negato la possibilità di procedere con nuova contestazione, disponga la trasmissione degli atti al p.m., trattandosi di un atto abnorme (Cassazione penale sez. II, 17/01/2023, nº 9.039).




