Costume e SocietàLetteratura
Legittimazione ad agire: i chiarimenti della giurisprudenza penale
L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Relativamente alla legittimazione ad agire la giurisprudenza, nel riempire di contenuti la norma astratta, ha precisato che:
- Sussiste l’interesse della persona offesa a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche qualora l’imputato abbia depositato in cancelleria una richiesta di patteggiamento controfirmata dal pubblico ministero, con la conseguenza che il GUP dovrà pronunciarsi anche sulle spese di costituzione (Cassazione penale sez. un. – 30/11/2023, nº 16.403);
- Il pubblico ministero non è legittimato ad agire avverso il provvedimento con cui la parte civile viene condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato assolto, trattandosi di statuizione squisitamente civilistica, impugnabile dalla parte civile (Cassazione penale sez. IV – 30/11/2023, nº 6.287);
- Il Procuratore generale, in materia di messa alla prova, è legittimato a impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli e, se la stessa non gli viene notificata, lo stesso è legittimato a impugnare sia l’ordinanza che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (Cassazione penale sez. un. – 27/10/2022, nº 14.840);
- La persona offesa nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, invece, non è legittimata a impugnare l’ordinanza che revoca o sostituisce una misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ferma la sua facoltà di chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione (Cassazione penale sez. un. – 14/07/2022, nº 36.754).
Con riferimento, invece, all’interesse ad agire la giurisprudenza di legittimità ha specificato che:
- Sussiste l’interesse della parte civile a impugnare la sentenza di appello con la quale, dopo aver ritenuto che il fatto accertato è diverso da quello contestato, viene annullata la sentenza di condanna di primo grado e ordinata la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Interesse che in tal caso discende dagli effetti che certamente produce, in punto di risarcimento, l’eliminazione di una precedente decisione favorevole (Cassazione penale sez. IV – 21/03/2024, nº 17.547);
- Con riferimento all’interesse dell’imputato a impugnare una sentenza con la quale gli si applichi la recidiva, ne è stata ravvisata la sussistenza anche nel caso in cui essa non comporti alcun aumento di pena, atteso che tale applicazione esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Cassazione penale sez. II – 07/03/2024, nº 14.653);
- Con riferimento, invece, alle aggravanti non comportanti aumenti di pena per effetto del giudizio di sub-valenza o equivalenza rispetto alle riconosciute attenuanti, la giurisprudenza si divide tra coloro che escludono la sussistenza di un interesse ad agire in caso di condanna ai minimi edittali, non producendo alcun effetto concreto sulla pena (Cassazione penale sez. V – 15/12/2023, nº 13.628) e coloro che lo riconoscono, poiché il riconoscimento della sussistenza di un aggravante, anche se i suoi effetti sulla pena vengono annullati da un giudizio di equivalenza o sub-valenza, produce di per sé effetti negativi, atteso che comunque essa comporta la valutazione del fatto in termini di maggiore gravità e pertanto incide comunque sulla determinazione della pena da applicarsi in concreto, ex art. 133 c.p. (Cassazione penale sez. I – 23/11/2023, nº 9.019).




