Costume e SocietàLetteratura

Gli atti appellabili: sentenze, ordinanze e misure di sicurezza

L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile

Dall’entrata in vigore del codice di rito e sino alle modifiche apportate dall’art. 13.l 26 marzo 2001, nº 128, l’art. 593 c.p.p. – al netto delle specifiche deroghe previste dagli articoli 443 e 448 cpp – era fondato sulla regola generale dell’appellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell’imputato, salvo alcune eccezioni, ovvero: l’inappellabilità sia per il P.M. che per l’imputato del proscioglimento predibattimentale (Art. 469 c.p.p.); l’inappellabilità per l’imputato in caso di assoluzione con le formule per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda e quelle di assoluzione o di N.L.P. relativi a contravvenzioni sanzionabili con l’ammenda o con pena alternativa.
Il sistema, però, è stato stravolto dalla l 20 febbraio 2006, nº 4.618, la quale, con lo specifico intento di superare i casi in cui l’imputato veniva condannato per la prima volta in appello, perdendo in tal modo un grado di giudizio di merito, ridefinì l’ambito di operatività della regola sull’appellabilità, riscrivendo l’articolo 593 del c.p.p.
Il nuovo articolo 593, in seguito alla riscrittura operata dalla c.d. legge Pecorella, stabiliva che, salvo quanto previsto dagli artt. 443, co. 3, 448, co. 2, 579 e 680 c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato potessero proporre appello contro le sentenze di condanna, fatta salva l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
Con riferimento invece alle sentenze di proscioglimento tale articolo stabiliva che l’imputato e il pubblico ministero non potessero appellare contro le sentenze di proscioglimento solamente nelle ipotesi di cui all’art. 603, co. 2 c.p.p., ossia in caso di sopravvenienza di nuove prove dopo il giudizio di primo grado che risultassero decisive. Prevedendo anche che qualora il giudice di secondo grado non avesse, preliminarmente, rinnovato l’istruttoria dibattimentale, lo stesso avrebbe dovuto pronunciare ordinanza d’inammissibilità dell’appello, mentre le parti, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, avrebbero potuto proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
Tali innovazioni sollevarono sin da subito dubbi di legittimità costituzionale discendenti da tale forte limitazione del diritto di appellare.
Dubbi che ben presto ottennero risposta da parte della Corte costituzionale che con due distinti provvedimenti (sentenze 27 del 2007 e 85 del 2008) annullo gli effetti della riforma Pecorella.
La materia venne poi nuovamente stravolta col D.lgs. 6 febbraio 2018, nº 11 che, in buona sostanza, riscrisse l’articolo 593 del c.p.p., oltre a introdurre limitazioni soggetti all’impugnabilità delle sentenze da parte degli Uffici di Procura con l’articolo 593 – bis c.p.p.
L’articolo 593, in particolar modo e per come risultante da tale riscrittura, per ciò che attiene all’impugnabilità delle sentenze di condanna da parte dell’imputato, mantiene col suo primo comma il generale principio della generale facoltà d’impugnare, con le sole eccezioni dipendenti dalla scelta del rito (Rito abbreviato o patteggiamento di pena) e dalla limitata possibilità d’impugnazione autonoma delle misure di sicurezza, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 443, 448, 579 e 680 del codice di rito.
Con riferimento invece alla facoltà d’impugnazione delle sentenze di condanna riconoscibile in capo alla pubblica accusa, sempre il primo comma dell’anzidetto articolo, prevede, oltre alle limitazioni imposte all’imputato, introduce un nuovo e limite, mutuato in larga misura dalla disciplina del rito abbreviato, secondo il quale il pubblico ministero possa appellare le diverse tipologie di sentenza di condanna soltanto se con essa viene disposta una riqualificazione del fatto, viene esclusa una circostanza aggravante a effetto speciale oppure una variazione della specie di pena.
Tale nuova limitazione al potere d’impugnazione della pubblica accusa trova la sua ragion d’essere nella ritenuta insussistenza di interesse rilevante, o comunque prevalente sulle esigenze di economia processuale, in capo alla pubblica accusa alla celebrazione di un secondo grado di giudizio di merito, laddove le questioni eccepibili riguardino esclusivamente l’entità del trattamento sanzionatorio, dopo che l’impianto accusatorio dalla stessa sostenuto risultava confermato dalla condanna.
Interesse a impugnare da parte della pubblica accusa e violazione di principi costituzionale da parte di tale modifica restrittiva dei poteri d’impugnazione in appello del p.m., che sono stati anche esclusi dalla Corte costituzionale che con la sentenza nº 34 del 2020 ha statuito che detta nuova limitazione non implica alcuna violazione del principio della “parità delle armi” di cui all’art. 111 Cost., atteso che trattasi di decisioni che hanno comunque accolto la domanda in punto di responsabilità e i limiti introdotti risultano proporzionati e miranti a preservare la ragionevole durata del processo.

Redazione

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