Impugnabilità delle sentenze e ordinanze nel processo penale italiano
L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Il comma secondo dell’articolo 593, nella versione risultante dalla riscrittura a opera del decreto legislativo del 2018, con riferimento invece alle sentenze di proscioglimento, riconosceva alla pubblica accusa e all’imputato ampia facoltà d’impugnazione, con la sola preclusione per l’imputato d’impugnare i provvedimenti assolutori pronunciati con ampia formula liberatoria, ovvero per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Tale secondo comma dell’articolo 593 è stato recentemente rimodulato dalla c.d. legge Nordio, ovvero dalla legge 9 agosto 2024, nº 114, che, col suo art. 2, comma 1, lettera p), ha sostituito alla generale possibilità d’impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., il nuovo principio secondo il quale “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2”, ovverosia i reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, che in seguito alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia risultano numerosi.
Modifica, quest’ultima, che ha portato i primi commentatori a sollevare dubbi circa la sua ragionevolezza e completezza, non avendo, ad esempio e in via esemplificativa, tale modifica tenuto della possibilità del p.m. di impugnare sia la sentenza di assoluzione pronunciata col rito abbreviato, sia quella di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia, secondo quanto prevede l’articolo 554 – quater c.p.p.
Quelle dettate dai primi due commi dell’articolo 593 del codice di rito sono le regole generali sull’impugnabilità delle sentenze da parte dei soggetti principali e necessari del processo penale.
Regole, queste, alle quali il successivo 3º comma dell’articolo in trattazione apporta delle eccezioni, ampliate dalla riforma Cartabia, statuendo che sempre e comunque sono inappellabili di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, oltreché le quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena alternativa.
Questo per quanto riguarda le sentenze.
Con riferimento invece alla impugnabilità delle ordinanze emesse nella fase predibattimentale e nel corso del dibattimento, l’articolo 586, al suo primo comma prevede che esse, salvo espressa previsione di legge, non possano essere impugnate autonomamente, ma vadano impugnate congiuntamente alla sentenza. Pena l’inammissibilità.
Tuttavia tale asserto normativo non comporta che per poter impugnare un’ordinanza si debba necessariamente impugnare la sentenza, ben potendo tale secondo atto giudiziario essere impugnato per connessione con l’ordinanza.
Il comma secondo dell’articolo 586, poi, alla luce della necessaria connessione tra sentenza e ordinanza, prevede che la seconda debba essere valutata insieme alla sentenza, salvo diverse espresse previsioni di legge.
Diversa previsione che ad esempio è quella contenuta nel terzo comma del medesimo articolo il quale, introducendo un’eccezione alla regola dell’impugnabilità delle ordinanze, espressamente prevede che per quelle emesse in materia di diritti personali è sempre e comunque ammessa l’immediata impugnazione, a prescindere dall’impugnazione o meno della sentenza.
Circa, infine l’impugnabilità delle sentenze che dispongono misure di sicurezza l’articolo 579 del c.p.p., alla luce del fatto che la competenza generale in materia di misure di sicurezza è attribuita alla magistratura di sorveglianza, prevede delle regole a sé stanti.
Tale articolo, infatti, stabilisce che avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento è possibile anche impugnare le statuizioni relative alle misure di sicurezza, a patto però che l’impugnazione riguardi anche altri capi della sentenza, diversi dai soli interessi civili.
Qualora l’impugnante ha interesse esclusivamente ad impugnare le disposizioni riguardanti le misure di sicurezza, questi è comunque legittimato all’impugnazione, a patto però che, nel rispetto delle competenze per materia della magistratura e secondo quanto espressamente previsto dal comma 2º dell’articolo 579, l’impugnazione venga proposta a norma dell’articolo 680, comma 2º, c.p.p., ovvero dinanzi al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente.
La previsione dell’articolo 579, però, non opera quando la misura di sicurezza viene applicata non con la sentenza di condanna o di assoluzione, bensì in via provvisoria, ex art. 321 c.p.p. In tal caso, infatti, trattandosi di provvedimento afferente a misure che l’art. 313 c.p.p. equipara alla custodia cautelare, lo stesso risulta impugnabile autonomamente al pari dei provvedimenti cautelari.
Il terzo comma dell’art. 579, infine, prevede un’eccezione alle regole sull’appellabilità delle misure di sicurezza, statuendo che in caso di confisca si applichino le stesse regole vigenti per l’impugnazione dei capi penali, trattandosi ovviamente di materia sottratta alle competenze della magistratura di sorveglianza.




