
Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
L’impugnabilità degli atti ha anche una sua dimensione soggettiva, nel senso che l’astratta impugnabilità è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo anche per l’effettività della possibilità d’impugnare che al soggetto impugnante venga espressamente riconosciuta tale facoltà, vuoi per essere egli una parte processuale, vuoi perché tale facoltà gli viene espressamente riconosciuta da una norma.
Tale possibilità, infatti, deve necessariamente essere riconosciuta o da una disposizione generale o da una speciale.
In via generale nel codice di rito gli articoli disciplinanti in maniera generale e astratta la titolarità della facoltà d’impugnare o impugnabilità soggettiva, sono quelli che vanno dal 570 al 577.
Il primo di detti articoli, ovvero l’articolo 570 del codice di rito, disciplina la facoltà d’impugnazione della Pubblica accusa.
Il primo comma di tale articolo riconosce, in via generale e in ragione del grado di giudizio, la legittimazione a impugnare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, a prescindere dalle conclusioni rassegnate in udienza dal p.m. delegato.
A tale regola generale, vengono poi previste due specifiche deroghe.
La prima deroga è contenuta nella seconda parte del primo comma, con la quale si riconosce al Procuratore Generale presso la Corte di Appello il potere di impugnare anche le decisioni emesse in primo grado, nonostante l’acquiescenza (o l’avvenuta impugnazione) da parte dell’ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
La seconda deroga è prevista a favore del rappresentante del pubblico ministero che ha formulato le conclusioni in udienza (Comma 2º), al quale viene riconosciuto, in caso di soccombenza, ovverosia di mancato accoglimento delle sue rassegnate conclusioni, un autonomo e diretto potere di impugnazione.
Sempre con riferimento al pubblico ministero che ha presentato le conclusioni il comma 3, in caso d’impugnazione da parte sua, gli consente anche di sostenere l’accusa dinanzi alla Corte d’Appello, qualora ne abbia fatto richiesta nei motivi d’appello e il Procuratore Generale, ritenendola opportuna, l’abbia disposta.
Con specifico riferimento alla facoltà del Procuratore Generale d’impugnare le sentenze di primo grado vi è da evidenziare che essa è stata ridimensionata dal D.lgs. 11 del 2018 attraverso l’aggiunta alla seconda parte del primo comma dell’articolo 570 dell’inciso “Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2”, comportante che in relazione alle sentenze di primo grado la facoltà di impugnazione del Procuratore Generale può essere esercitata solo nell’ipotesi di avvenuta avocazione o di acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Conseguenza diretta di tale restringimento della legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare le sentenze di primo grado solamente in caso di acquiescenza del Procuratore della Repubblica è poi l’introduzione, a opera del medesimo D.lgs., dell’art. 166-bis disp. att., disciplinante le modalità di comunicazione tra le due diverse procure della volontà d’impugnare, onde rendere concreta la possibilità per il P.G. di esercitare tale sua ridimensionata facoltà.




