
Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
L’art. 571 prevede che l’imputato può proporre impugnazione personalmente oppure per mezzo di procuratore speciale, nominato anche prima della pronunzia del provvedimento, o ancora per mezzo del difensore che risulta nominato nel momento in cui il provvedimento viene depositato o per mezzo di difensore nominato al fine di proporre l’impugnazione.
La facoltà di proporre personalmente l’impugnazione da parte dell’imputato, però, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 613 c.p.p. dalla L. 103 del 2017, opera solo ed esclusivamente per il secondo grado di giudizio, mentre per ricorrere in cassazione questi deve necessariamente avvalersi di un avvocato abilitato all’esercizio dinanzi alle magistrature superiori.
Tale diritto dell’imputato, esercitabile normalmente esclusivamente dallo stesso, può essere esercitato in via suppletiva anche dal curatore o dal tutore legale, quando il titolare è soggetto fragile o il suo libero esercizio dei diritti è limitato da un provvedimento giudiziario (Comma 2º).
Diritto a impugnare, quello dell’imputato che, a ben guardare, va oltre la definitività del provvedimento di condanna, atteso che il condannato è ammesso ad avanzare personalmente istanza di procedimento d’esecuzione e a impugnare i relativi provvedimenti, ex art. 666 comma 6 (con le limitazioni però discendenti dall’articolo 613, comma 1º, c.p.p., applicabile a siffatta materia in virtù del rimando contenuto nel medesimo comma), sia, ex art. 678 c.p.p., a presentare istanze d impugnazioni nell’ambito del procedimento di sorveglianza.
Potere d’impugnare autonomamente che viene riconosciuto anche all’imputato detenuto, il quale può esercitarlo sia presentando l’atto di impugnazione al direttore dell’Istituto in cui trovasi ristretto (Art. 123 c.p.p.,) dell’atto da esso redatto e sottoscritto personalmente, sia attraverso il deposito di quello redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore.
Al difensore dell’imputato (che sia tale all’atto del deposito del provvedimento impugnabile) è riconosciuta, anche se in via subordinata rispetto all’imputato, una legittimazione autonoma a proporre impugnazione, che il legislatore ritiene ricompresa nel mandato difensivo, anche generico.
Potere generico ad impugnare implicito nel mandato difensivo che la riforma Cartabia, introducendo il comma 1 quater dell’articolo 581 c.p.p., aveva fortemente ridimensionato.
Tale comma, infatti, prevedeva che in caso di sentenza emessa in assenza dell’imputato, fosse necessario un ulteriore e specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Innovazioni restrittive quelle introdotte dalla riforma Cartabia che sono state quasi totalmente cancellate dalla legge nº 114 del 2024 (C.d. Riforma Nordio) la quale ha abolito sia l’obbligo di elezione di domicilio per l’imputato sia quello del mandato specifico a impugnare, fatta eccezione però per il caso in cui l’imputato assente sia assistito da un difensore d’ufficio, nel qual caso continuano ad operare, pena l’inammissibilità, entrambi tali obblighi.
Potere autonomo ad impugnare da parte del difensore, ma al contempo subordinato alle determinazioni dell’imputato, giacché, nel rispetto del principio di unicità delle impugnazioni, l’articolo 589 prevede la perdita di ogni effetto delle impugnazioni del difensore quando l’imputato rinunzia all’impugnazione.
Inoltre, rappresentando la rinunzia all’impugnazione un atto personale dell’imputato, il difensore, dopo aver impugnato, può rinunziare ai motivi di appello solamente se munito di una specifica procura speciale rilasciata dall’imputato, anche se latitante.
Per come già detto, il diritto ad impugnare personalmente è riconosciuto esclusivamente all’imputato. Di conseguenza tutte le altre parti processuali necessitano, per poter esercitare tale diritto, della nomina di un professionista abilitato al quale deve essere conferita procura speciale per proporre ammissibilmente l’impugnazione.




