
Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
L’imputato, oltre alla facoltà d’impugnare i provvedimenti che producono effetti penali negativi a suo danno, ha la facoltà d’impugnare anche i capi di sentenza producenti effetti civili.
Allo stesso, infatti, l’articolo 574 del codice di rito, riconosce espressamente la facoltà di proporre impugnazione, con lo stesso mezzo previsto per l’impugnazione delle statuizioni penali, i seguenti capi:
- quelli afferenti la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno;
- quelli riguardanti la sua condanna alla rifusione delle spese processuali;
- quelli della sentenza di assoluzione relativi alle sue domande di risarcimento del danno e/o di rifusione delle spese processuali.
Il comma 4º di tale articolo, infine, introduce uno specifico effetto devolutivo dell’impugnazione da parte dell’imputato dei capi penali, statuendo che: “L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”.
L’appello incidentale dell’imputato
L’articolo 595 c.p.p., per come modificato dal D.lgs. 11 del 2018, concede al solo imputato la possibilità di ricorrere incidentalmente.
Precedentemente, ovvero quando ancora era concessa anche al P.M. la possibilità di ricorrere in via incidentale, molti dubbi e perplessità vennero espressi su tale tipologia di ricorso atteso che esso portava, sostanzialmente, a una deroga al generale principio del divieto di reformatio in peius.
Nel sistema attuale, invece, tale possibilità di deroga viene meno, potendo il pubblico ministero esercitare il suo potere d’impugnazione solo in via principale e dentro i limiti previsti dall’articolo 593 c.p.p.
La norma qui trattata infatti, per come risultante dalla modifica del 2018, regolamenta la possibilità per l’imputato di avversare l’impugnazione proposta dal pubblico ministero e mira a preservare il principio del contraddittorio.
Il comma 3º, dell’articolo 595 c.p.p., infatti, col preciso intento di salvaguardare il contraddittorio tra le parti, in caso di appello del p.m. e di contestuale assenza della facoltà di impugnare, anche in via incidentale, da parte dell’imputato, consente a quest’ultimo di presentare memorie e richieste, entro 15 giorni dalla notifica dell’appello principale.
Il comma quarto, infine, sottolineando la subordinazione e la sussidiarietà del ricorso incidentale rispetto a quello principale, statuisce che in caso di inammissibilità del secondo o di rinuncia allo stesso, il primo perde efficacia.
Le impugnazioni della parte civile
Il nostro codice di rito non riconosce in capo alla persona offesa alcun autonomo diritto ad impugnare, né per i capi civili, né per quelli penali.
Tuttavia, l’articolo 572 riconosce a tale soggetto processuale (così come alla parte civile regolarmente costituita) la possibilità di stimolare il p.m. all’esercizio della sua facoltà d’impugnare anche i capi penali.
La parte civile, differentemente dalla mera persona offesa, possiede un autonomo potere di impugnare, riconosciutogli dall’articolo 576 del c.p.p.
Tale parte eventuale del processo, infatti, può, ai sensi dell’art. 576, comma 1, c.p.p., autonomamente impugnare i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile esercitata e, ai soli effetti della responsabilità civile, anche la sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito del giudizio ordinario o di quello abbreviato ai sensi dell’art. 441, comma 2, c.p.p., quando accetta tale rito.
Tale norma, nel riconoscere un autonomo potere di pugnare alla parte civile, però, introduce un distinguo netto tra l’impugnazione contro la sentenza di proscioglimento e l’impugnazione dei capi civili della sentenza di condanna, stabilendo che:
- in caso di sentenza di condanna, la parte civile può impugnare i capi di sentenza che riguardano l’azione civile e ai soli effetti della responsabilità civile;
- in caso d’impugnazione di sentenza di proscioglimento essa può anche chiedere l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, ovviamente quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Le richieste della parte civile, in sede di impugnazione, devono pertanto fare esclusivo riferimento, pena l’inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire.




