Impugnazioni nel processo penale: responsabilità civile e interessi civili
L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
La nostra giurisdizione prevede diversi tipi di impugnazioni possibili da parte del responsabile civile, della persona obbligata al pagamento della pena pecuniaria e del querelante, ma dobbiamo porre particolare attenzione alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia per quanto riguarda i capi civili.
Le impugnazioni del responsabile civile
Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti sia la responsabilità penale dell’imputato, sia la condanna propria e dell’imputato alla restituzione, al risarcimento e/o alla rifusione delle spese processuali.
Egli è legittimato a impugnare con lo stesso mezzo che la legge attribuisce all’imputato (art. 575, comma 1).
Questi, inoltre, differentemente dalla persona obbligata al pagamento della pena pecuniaria e per come espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 575, può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Impugnazioni della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
Il comma secondo dell’appena menzionato articolo 575, invece attribuisce alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria la facoltà d’impugnare, con gli stessi mezzi forniti al responsabile civile, la sentenza che la condanni, in caso di insolvenza dell’imputato, al pagamento della pena inflitta a quest’ultimo.
Impugnazioni del querelante
Tra gli appellanti eventuali, infine, figura pure il querelante (art. 576, comma 2) il quale, con gli stessi mezzi della parte civile e le medesime limitazioni (Capi civili) può impugnare la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.
Limitazioni all’impugnazione dei capi civili
La riforma Cartabia, prendendo atto delle resistenze a conformarsi alle regole del processo penale da parte di molti centri di amministrazione e applicazione del diritto, ha rivoluzionato la trattazione delle impugnazioni riguardanti i soli interessi civili, attraverso la modifica del primo comma dell’articolo 573 c.p.p. e l’introduzione del nuovo comma 1.
Attualmente, difatti, la disposizione di cui al comma 1 si riferisce alle sole impugnazioni per gli interessi civili che coesistono con le impugnazioni avverso i capi e gli effetti penali, prevedendo che in tal caso le prime continueranno ad essere proposte e trattate con le forme ordinarie del processo penale.
Quando, invece, le impugnazioni riguardano esclusivamente i soli interessi civili, il comma 1-bis, ferma la loro proposizione con le forme ordinarie del processo penale, prevede una duplice e alternativa possibilità di trattazione e decisione: se il giudice penale dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione per i capi civili, il procedimento proseguirà secondo le forme ordinarie del processo penale; se invece i motivi vengono giudicati come ammissibili, il procedimento proseguirà con le forme del processo civile.
Tale innovazione si giustifica, oltre che per le resistenze dei giudici civili, alla luce anche dell’inidonea del ricorso per i soli capi civili a instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali del giudizio.




