Il vaglio della Cassazione: legittimazione, interesse e specificità dei motivi
L’appello penale

DiFrancesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Delineato il quadro normativo generale e le principali cause di inammissibilità previste dal codice, è possibile esaminare gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno contribuito a precisare il significato concreto dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
Trattandosi di uno strumento che preclude l’accesso ai successivi gradi di giudizio, per come già detto, si ritiene utile riportare di seguito quelli che sono gli attuali approdi giurisprudenziali, con riferimento alle singole cause di inammissiblità.
Con riferimento all’inammissibilitàper carenza di legittimazione e/o d’interesse ad agire, si segnalano le seguenti recenti pronunce:
- Cassazione penale, sez. III, sentenza nº 35.329del 04/06/2024: la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale proposto da un soggetto sottoposto ingiustamente a custodia cautelare, cui era stata negata la riparazione, ritenendo che l’uso di contanti per acquisti leciti in Olanda avesse generato sospetti. La Corte ha chiarito che tale rimedio, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., è esperibile solo dal condannato definitivo, non da chi sia stato assolto in appello.
- Cassazione penale, sez. I, sentenza nº 23.001del 20/12/2023: la Corte ha ribadito che l’interesse a impugnare richiede un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere uno svantaggio processuale e a ottenere un esito più favorevole. Ha riconosciuto l’interesse di un detenuto al quale era stata negata la copia della cartella clinica necessaria per agire contro la dirigenza sanitaria.
- Cassazione penale, sez. III, sentenza nº 52del 14/11/2023: è stato precisato che, in caso di sequestro preventivo, il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 100 c.p.p.
Con riferimento poi l’inammissibilità per carenza di specificità dei motivi, si evidenziano i seguenti pronunciamenti giurisprudenziali:
- Cassazione penale, sez. IV, sentenza nº 34.780 del 10/09/2024, con la quale la Suprema Corte, dopo aver ribadito che l’impugnante deve enunciare e argomentare in modo specifico ed esplicito le critiche rispetto alle ragioni di fatto o di diritto alla base della decisione impugnata, e dopo aver ricordato che la specificità dei motivi è direttamente proporzionale alla specificità delle argomentazioni sottostanti al provvedimento impugnato, puntualizza che “la specificità dei motivi deve manifestarsi sia intrinsecamente, evitando argomentazioni generiche, sia estrinsecamente, correlando esplicitamente le critiche alle ragioni della sentenza impugnata”.
- Cassazione penale, sez. VI, nº 21.939 del 07/02/2024,con la quale il Giudice della legittimità, facendo il punto sugli effetti dell’articolo 581, comma 1 bis, del Cpp, per come introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 nº 150, e ribadito che i motivi d’appello, per essere ammissibili, debbono essere connotati dalla specificità “intrinseca” ed “estrinseca”, stila una sorta divademecumsulle cause di inammissibilità affermando, in primo luogo, che, per effetto di tale modifica legislativa, dovranno ritenersi inammissibili per aspecificità intrinseca i motivi:
- che risultino vaghi, confusi o indeterminati, tali da impedire al giudice di secondo grado di comprendere con chiarezza le censure mosse, verificarne la fondatezza ed eventualmente correggere la decisione appellata;
- i motivi totalmente laconici, che si limitano alla semplice enunciazione del vizio o a una generica richiesta, senza indicare le ragioni della denunciata violazione o del difetto motivazionale;
- le censure formulate in forma perplessa, ipotetica o puramente dubitativa o i rilievi astratti, privi di riferimenti concreti al provvedimento impugnato e quindi adattabili a qualunque impugnativa;
- le doglianze che si esauriscono nella mera citazione di principi di giurisprudenza di legittimità scollegati dalla motivazione della sentenza censurata.
Aggiungendo, in secondo luogo, che dovranno invece essere dichiarati inammissibili per aspecificità estrinseca quei motivi che non si pongano in “reale” ed “effettivo” confronto con la sentenza impugnata e, dunque, che non contrappongano alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni attinenti agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice.
Specificando, a chiusura di tale percorso illustrativo che, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrente non deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve prendere posizione rispetto alla stessa, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.




