La Corte d’Appello cancella la condanna per Francesco Ollio

Il ribaltamento arriva dopo la decisione della Seconda Sezione della Cassazione, che aveva accolto il ricorso proposto nell’interesse del Sig. Ollio dai difensori, gli avvocati Fabio Tuscano e Maria Rossana Ursino. All’esito del giudizio d’appello bis i fatti sono stati riqualificati in indebita percezione e dichiarati prescritti. Si è conclusa con l’esclusione dell’accusa più pesante la complessa vicenda giudiziaria a carico del reggino Francesco Ollio. La prima sezione penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio dalla cassazione, ha escluso integralmente il reato di riciclaggio. I giudici di secondo grado hanno riqualificato la condotta nella fattispecie di indebita percezione dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Viene così definitivamente cancellata la condanna emessa nei precedenti gradi di giudizio. La svolta impressa dalla Seconda Sezione della Cassazione che ha ribaltato i giudizi di I e II grado trae origine dalla formale impugnazione della difesa, affidata al collegio composto dagli avvocati Fabio Tuscano e Maria Rossana Ursino. Nei primi due gradi di merito, l’imputato era stato condannato con l’accusa di aver riciclato una somma di denaro, provento della clonazione di una Postepay, mediante l’accredito sul proprio conto giocoGiocasi. Il ricorso difensivo ha trovato pieno accoglimento davanti alla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno smantellato l’impianto accusatorio recependo i rilievi della difesa di Ollio nonostante la richiesta della procura generale di dichiarare inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha sancito l’assoluta carenza di motivazione sulla qualificazione del fatto come riciclaggio, evidenziando come i giudici di merito non avessero minimamente accertato l’esistenza di un delitto presupposto autonomo e il reale ruolo dell’imputato nelle operazioni di prelievo. Su queste basi, la Cassazione ha annullato la condanna, disponendo il rinvio della causa. L’Appello Bis ha escluso il riciclaggio e la Corte chiamata a pronunciarsi a seguito dell’annullamento della Cassazione, ha preso atto dei vincoli giuridici imposti dai giudici di legittimità. Nel corso del giudizio bis, il Collegio ha escluso radicalmente la sussistenza del delitto di riciclaggio. Accogliendo la linea difensiva sostenuta dalla difesa del Sig. Ollio, i magistrati della Corte territoriale hanno derubricato l’originaria contestazione nella meno grave ipotesi di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e trattandosi di una condotta a consumazione istantanea risalente al 6 febbraio 2014, i giudici hanno constatato l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione (pari a sete anni e sei mesi), prosciogliendo definitivamente l’imputato da ogni addebito e ponendo fine a un procedimento durato quasi dieci anni.




