Le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
L’appello penale

DiFrancesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Il processo d’appello, secondo quanto previsto dall’articolo 598 bis codice di procedura penale, inserito dall’articolo 34, comma 1, lett. e) del decreto legislativo del 10 ottobre 2022 nº 150, di regola si celebra in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti e la Corte provvede con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale.
In tutti i casi in cui la celebrazione del giudizio si svolge senza la partecipazione delle parti il procuratore generale presenta le sue richieste fino a quindici giorni prima dell’udienza e tutte le altre parti, nello stesso termine, possono presentare motivi nuovi e memorie di replica e fino a cinque giorni prima.
La Corte, quando procede senza la partecipazione delle parti, nella data in cui è stata fissata l’udienza per il giudizio d’appello giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie.
Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza.
In questo caso, diversamente da come di norma è previsto per i procedimenti celebrati in camera di consiglio, nel qual caso il provvedimento emesso dalla Corte in seguito alla camera di consiglio dovrà essere notificato ai fini della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, il deposito del provvedimento emesso dalla Corte in camera di consiglio equivale alla lettura in udienza per le parti che devono considerarsi presenti all’udienza.
Di conseguenza i termini per impugnare decorrono dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento emesso dalla Corte a seguito della camera di consiglio.
Con la riforma Cartabia è anche previsto che, fino a quindici giorni prima dell’udienza, l’imputato può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 legge 24 novembre 1981, nº 689.
La Corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva.
Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la Corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’art. 545 bis codice di procedura penale e in tal caso il processo è sospeso.




