
DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
La disciplina del c.d. concordato sui motivi in appello, prevista già in precedenza dal legislatore all’articolo 599, comma 4, e 602, comma 2, del codice di procedura penale e poi abrogata nell’anno 2008, è stata nuovamente reintrodotta per ragioni di natura deflattiva del processo penale con la legge 23 giugno 2017 nº 103, articolo 1, comma 56, e rubricata all’articolo 599 bis del codice di procedura penale.
Prima di procedere alla disamina della norma che prevede che nel giudizio d’appello le parti possono concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi, è d’uopo precisare la ontologica diversità tra l’istituto del c.d. “concordato in appello” – disciplinato dall’art. 599 bis del codice di procedura penale – rispetto al c.d. patteggiamento previsto per la fase del giudizio di primo grado e regolato dall’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, il quale prevede che “l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.
E, invero, come affermato dai giudici della nomofilachia il c.d. “patteggiamento” previsto per il giudizio di primo grado è un istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello”.
D’altronde, nel caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo è inerente all’esistenza o meno della fattispecie di reato in relazione alla quale le parti hanno concordato la pena, nel caso del concordato in appello, l’accordo (con rinuncia agli altri motivi d’appello) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti a un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.
In particolare il concordato in appello quale contropartita dell’economia processuale, non comporta alcuna efficacia sulle statuizioni concernenti il pagamento delle spese del procedimento come sull’applicazione di pene accessorie e sulle misure di sicurezza, conseguenti all’affermazione di responsabilità e alla condanna dell’imputato, disposte dal giudice di primo grado.
La norma, attualmente, conferisce facoltà alle parti, in termini negoziali, di avanzare richiesta di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello con rinuncia agli altri eventuali motivi.
In sostanza, tale norma prevede una sorta di rapporto negoziale tra il difensore della parte processuale, munito di procura speciale ex articolo 589, comma 2, codice di procedura penale, e il procuratore generale o un suo sostituto il quale si determina se concedere o meno il suo consenso all’accordo formulato dalle parti tenendo conto della tipologia dei reati e della complessità del procedimento, secondo i criteri indicati dal procuratore generale presso la Corte d’Appello che, secondo quanto previsto dall’articolo 599 bis, comma 4, del codice di procedura penale questi individua sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto.
Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il rappresentante dell’ufficio di procura, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.




