Il giudizio di legittimità e il controllo sul concordato
L’appello penale

DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
Come accennato, la richiesta di concordato deve essere avanzata alla Corte d’appello a pena di decadenza almeno 15 giorni (liberi) prima della data fissata per la celebrazione dell’udienza in fase d’appello a mezzo la dichiarazione e la rinuncia che devono essere presentate nelle forme previste dall’articolo 589 del codice di procedura penale.
La richiesta di concordato è oggetto di valutazione della Corte d’appello la quale, se ritiene di accogliere la richiesta di concordato, emette sentenza con la quale ratifica l’accordo raggiunto tra le parti.
Invece, se la Corte d’appello ritiene di non poter accogliere la richiesta di concordato, dispone la prosecuzione del giudizio in camera di consiglio o in pubblica udienza qualora l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nelle forme e nei termini di legge.
In tal caso la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme.
Il provvedimento di diniego della richiesta di concordato è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti.
Il rifiuto della richiesta di concordato comporta la perdita di effetto della richiesta e della rinuncia che, comunque, possono essere riproposte in udienza.
Questione alquanto controversa riguarda la sindacabilità in cassazione del provvedimento con il quale la corte d’appello non ritiene di accogliere la richiesta di concordato formulata dalle parti.
A sommesso parere di chi scrive, concordemente con quanto affermato dalla sesta sezione della Corte Suprema di cassazione con la sentenza del 13/7/2022 nº 31.556, sez. VI, il provvedimento di non accoglimento della richiesta di concordato in appello è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, mentre non è ricorribile con la proposizione del ricorso per cassazione per il mancato consenso del procuratore generale perché il consenso costituisce espressione di un negozio processuale rimesso a una delle parti del processo e non è equiparabile a un provvedimento giurisdizionale.
Tanto ciò è vero che neppure nel patteggiamento è ammesso il ricorso diretto avverso il dissenso del pubblico ministero, a fronte del quale è stato introdotto un diverso controllo di legalità, demandato al giudice che procede il quale, ove ritenga il dissenso immotivato, potrà recepire la proposta di applicazione della pena.
La fattispecie concretamente portata all’esame della Corte attiene, invece, a un’ipotesi in cui l’accordo tra imputato e Procuratore generale era regolarmente intervenuto, sicché si poneva solo il problema di sindacare l’illegittimità del rigetto da parte del giudice dell’appello.
Ciò detto si ritiene che il provvedimento con il quale la Corte d’appello si pronuncia in senso favorevole o contrario all’accoglimento della richiesta di concordato è sempre ricorribile per cassazione.
E, invero, così come si legge nella citata pronuncia della Corte Suprema di Cassazione “in primo luogo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non è di ostacolo alla proponibilità del ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito, senza accogliere il concordato sui motivi e sulla pena”.
In sostanza, “il concordato in appello, sia in caso di rigetto che di accoglimento, determina l’adozione di un’ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in cassazione secondo la disciplina ordinaria.
Il fatto che non sia prevista una disciplina derogatoria per l’impugnazione del concordato in appello, non consente affatto di ritenere che il ricorso per cassazione sia in tal caso precluso, bensì determina l’applicabilità dei principi generali e, quindi, depone nel senso dell’ammissibilità del ricorso”.
E, invero, “si aggiunga, sul piano logico-sistematico, che l’orientamento, qui non condiviso, secondo il quale la decisione di non validare il concordato sarebbe frutto di una scelta non sindacabile compiuta dal giudice di appello, porta a una soluzione inaccettabile perché foriera di un “grave vulnus al diritto di difesa, nonché una palese violazione dell’interesse dell’imputato ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore.
La scelta del giudice di appello di non ammettere il concordato determina effetti di estremo rilievo e, pertanto, ove non si consentisse il controllo sulla legittimità della stessa con il ricorso per cassazione, si porrebbero fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Di conseguenza “ove si ammettesse che il rigetto del concordato non sia in alcun modo sindacabile, si impedirebbe all’imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole, posto che il concordato, consentendo una determinazione della pena sulla base dell’accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale”.
Va infine evidenziato che l’accordo fra le parti è sottratto al potere di modifica da parte del giudice che, secondo una metafora privatistica, si trova nell’alternativa secca di ratificare il contratto oppure procedere oltre senza formalità.
L’accordo delle parti è unitario ed inscindibile essendo ad esempio illegittimo il provvedimento con cui il giudice si limiti ad applicare la pena nella misura concordata senza riconoscerne la sospensione condizionale cui è subordinata.




