La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale delle prove nuove sopravvenute
L’appello penale

DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
Il giudice d’appello su richiesta delle parti processuali, anche quelle non appellanti che hanno interesse nella decisione, è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.
Ne consegue che la richiesta d’assunzione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado deve essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e non, invece, come nel caso di quella formulata per riassunzione delle prove già acquisite nel giudizio di primo grado per l’assunzione delle prove nuove preesistenti, per la quale la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, della richiesta di sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità.
E, infatti, tenuto conto che il secondo comma dell’articolo 603 del codice di procedura penale tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice diversamente da quella formulata per riassunzione delle prove già acquisite nel giudizio di primo grado per l’assunzione delle prove nuove preesistenti, per la quale la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.
Quando si chiede l’assunzione di prove che non potevano essere acquisite nel primo giudizio, in quanto all’epoca inesistenti o ignorate, l’articolo 603, comma 2, codice di procedura penale ne consente l’assunzione entro gli stessi limiti dettati dall’articolo 495 codice di procedura penale per il dibattimento di primo grado: ne consegue pertanto che in tali casi la rinnovazione dell’istruttoria deve sempre essere disposta, salvo solo il caso di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale può anche essere disposta d’ufficio dal giudice d’appello quando la ritenga assolutamente necessaria per l’accertamento del fatto, perché il materiale conoscitivo disponibile è incerto o incompleto e non gli consente di pervenire a una decisione fondata su una probatoria solida.




