Costume e SocietàLetteratura

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disposta d’ufficio

L’appello penale

DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile

La riforma del codice di procedura penale del 1988 è stata una svolta epocale per il processo penale, posto che ha segnato il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio.
E, in particolar modo, tale passaggio ha avuto una significativa incidenza sul ruolo attribuito al giudice posto che, a seguito di detta riforma nell’attuale sistema processuale, il legislatore esalta i caratteri che sono propri di un processo di parti e, correlativamente, valorizza i poteri dispositivi dei quali esse sono investite, attribuendo al giudice, a mezzo un’attività di controllo, una funzione di garanzia dell’osservanza delle regole che governano lo svolgimento delle attività processuali.
Tali proposizioni, risultano, tuttavia, fuorvianti se intese in una portata generalizzante e di indiscriminata assolutezza, posto che l’individuazione dei caratteri fondamentali dell’ordinamento processuale non deve essere compiuta seguendo schemi e moduli astratti ma deve necessariamente avvenire sulla base della disciplina positiva risultante, oltre che dalle norme del codice, dai principi e dai criteri direttivi enunciati dalla legge delega nonché dai principi sanciti dalla Costituzione.
Uno dei più significativi elementi del processo accusatorio è riscontrabile in materia di disciplina della prova che garantisce al pubblico ministero e alle parti private a ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova richiesti, fatta eccezione di tutte quelle che risultano irrilevanti per l’accertamento della verità e limitando il controllo del giudice alla verifica della inerenza dei mezzi probatori richiesti althema decidendie dell’assenza di divieti di legge.
Però, il legislatore, onde evitare che la disciplina della prova sconfinasse nel libero arbitrio delle parti con la previsione normativa di cui all’articolo 190, secondo comma, del codice di procedura penale ha individuato i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio.
Pertanto, nell’attuale sistema processuale di natura accusatoria rimane ancora una residua traccia del processo inquisitorio posto che, accanto alla generale disponibilità delle prove a opera delle parti coesiste il potere del giudice di ammettere di ufficio le prove ritenute indispensabili per la decisione, sia pure non in via generale ma nelle sole ipotesi prefigurate dalla legge.
E, tra queste, vi è certamente l’articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale, il quale prevede che nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria è sempre disposta d’ufficio qualora, indipendentemente dalla richiesta avanzata dalle parti, vi è incertezza sui dati probatori acquisiti o comunque il giudice ritiene che l’acquisizione della prova è assolutamente necessaria ad eliminare ogni ragionevole dubbio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria anche con riferimento a prove la cui assunzione non è stata mai richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione.
Tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della CEDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell’azione penale.
Pertanto, il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto.
Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che il potere istruttorio del giudice è un potere suppletivo che ha la funzione di assicurare la piena conoscenza dei fatti oggetto del processo per consentirgli di pervenire ad una decisione “giusta”.

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