Gestione degli interessi civili nelle impugnazioni penali

DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
Il giudice d’appello, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Il giudice d’appello, invece, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata sentenza di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli effetti civili, se l’impugnazione è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di legge, rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle, eventualmente, acquisite nel giudizio civile.
In tal caso gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.




