L’esigenza e l’essenzialità del processo secondo la prospettiva “umana”
Le riflessioni del centro studi

Di Sandro Furfaro – Avvocato del foro di Locri
Il processo, prima ancora che la serie, più o meno ordinata, di atti volti all’accertamento di un fatto, è sempre espressivo della necessità che gli effetti di un’azione conseguano a un giudizio. In tal senso, il processo è sempre essenziale, e ciò è tanto evidente laddove l’intervento della giurisdizione è necessario perché il conflitto tra gli interessi in contrasto non può essere diversamente risolto.
Se, dunque, lo scopo del processo è il giudizio e se, anzi, il processo non esiste che come giudizio, è il giudizio in quanto accertamento secondo regole che si impone come necessità di procedere. Ma, ciò vero, pare assai riduttivo che il tutto si risolva nel ritenere che le norme di procedura altro non siano che “accorgimenti tecnici volti a predeterminare il comportamento dei soggetti portatori degli interessi in conflitto” o, secondo altra prospettazione, che si tratti di norme “di organizzazione e funzionamento [volte a] identificare uno scopo da raggiungere, quale criterio cui deve uniformarsi la condotta di taluni soggetti; delimitare l’ambito in cui deve essere contenuta la condotta di certi soggetti rispetto a quella di altri; determinare i rapporti di coordinamento e subordinazione intercorrenti fra i soggetti”.
Tali conclusioni, nonostante colgano appieno l’aspetto prettamente tecnico che il processo assume nella dimensione dell’ordinamento, lasciano in ombra quel tessuto nel quale le norme processuali e il processo si inseriscono, costituito, non soltanto dal sistema fondamentale dei diritti e delle garanzie che l’ordinamento si è dato, ma anche da quel metalegale che, esattamente inteso, costituisce il fondamento del legale propriamente detto. Le norme processuali, infatti, si inseriscono per necessità di cose non soltanto nel generale sistema di diritti e garanzie con il quale devono relazionarsi e vivere, ma pure (e soprattutto) in quell’ordito di principi e di valori che costituiscono il giuridico come categoria dello spirito.
Se il sistema costituzionale dello Stato, quello sovranazionale riconosciuto e l’altro, costituito dalle disposizioni basilari per l’attuazione del sistema processuale, propongono norme che, rapportandosi e raccordandosi, consentono di individuare costanti comuni che possono dirsi i principi del processo in un dato tempo e in un certo luogo, prima ancora di tali principi l’esigenza e l’essenzialità del processo impongono che esso sia considerato alla luce delle relazioni tra gli uomini e, quindi, di quei riferimenti e di quelle interazioni che costituiscono il sentiredi ciò che si esprime come giuridico.
La prospettiva, in tal modo, pare davvero capovolgersi e il processo non costituire soltanto il marchingegno operativo volto al giudizio e alla decisione, bensì ente che realizza rapporti e che, per tale ragione, non può che informarsi a quei criteri che compongono l’essenza del giuridico e impongono la verifica della qualità del procedere come misura della qualità della decisione. E ciò, per la molto semplice ragione che non pare proprio che il rispetto delle regole positivamente predisposte sia sufficiente alla bisogna senza il controllo costante, oltre che del rispetto di quelle regole, dei comportamenti e degli atteggiamenti che manifestano coloro che pure agiscono secondo quelle regole.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024