La riforma delle intercettazioni: un equilibrio tra riservatezza e cronaca
Le riflessioni del centro studi

Di Lorenzo Vasile – Dottore in giurisprudenza
In questa cornice si discuterà della nuova disposizione indicata dall’art. 2 lett. a) del DDL nº 808, che sostituirebbe alle parole “non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454” le seguenti: “se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”, per cui andrebbe ad isolarsi il materiale comunicativo captato che diverrebbe inaccessibile ai terzi, anche in virtù del successivo comma 1 dell’art. 116 c.p.p. “Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificatamente indicato”, salvo un suo effettivo utilizzo processuale.
In sostanza, la proposta di riforma lascia trasparire una volontà chiara e ineccepibile di trasformare lo strumento delle intercettazioni in “un’arma segreta”, la cui conoscibilità rimanga confinata il più possibile entro le mura processuali. Questa considerazione, se da un lato ha l’effetto di ridurre lo spazio di operatività degli organi dell’informazione, dall’altro ha l’incredibile capacità di limitare la circolazione delle conversazioni private, captate in violazione dei principi di riservatezza e di segretezza della corrispondenza, ai soli casi in cui tale rinuncia sia legittimata da una motivata necessità processuale.
Prevedendo che sia un loro utilizzo, ai fini di motivare l’adozione di un provvedimento o in dibattimento, a decretare la caducazione della loro segretezza, il legislatore subordina la circolazione pubblica del contenuto delle intercettazioni a una loro assoluta imprescindibilità rispetto alla definizione del processo. E quindi esse, in concreto, sarebbero pubblicabili solo allorquando la conoscenza del loro contenuto sia stata indispensabile ai fini del giudizio.
In tale contesto, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato, in data 18/01/2024, un ulteriore emendamento al disegno di legge in esame, per cui si impone, in modo espresso, non solo il divieto di acquisizione, ma anche l’obbligo di interruzione immediata di qualunque intercettazione avente a oggetto comunicazioni tra difensori e i propri assistiti salvo, ovviamente, che si tratti del corpo di reato. In particolare, si segnala la proposta di inserimento di due ulteriori commi, 6-bis e 6-ter. Quest’ultima rappresenta un vero e proprio scudo penale a favore dei difensori, stante l’imperativa disposizione conclusiva per cui: “L’Autorità Giudiziaria o gli operatori ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione…”.
Trattasi, questa precisazione, di norma dall’importante valore simbolico, oltre che procedurale, dimostrazione di fiducia e rinnovata stima alla classe forense, in un periodo storico sicuramente non facile per l’avvocatura.
Un’eventuale approvazione definitiva della proposta di legge rimescolerebbe le carte in tavola spostando di gran lunga l’ago della bilancia tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, a favore della prima, senza inficiarne troppo la seconda. È, infatti, indubbio che allorquando il contenuto di una conversazione sia prova rilevante del compimento di un reato, essa sarà certamente parte del dibattimento o della motivazione di un provvedimento e quindi pubblicabile, così come lo sarà l’intercettazione tra soggetti estranei alle indagini, ma comunque indispensabile al fine dell’accertamento del reato (se effettivamente imputabile e oggetto di condanna).
Chiaramente, in questo mutato assetto, verranno meno le intercettazioni irrilevanti ai fini processuali, ma sicuramente fonti di preziose ed ambite informazioni sensibili. Non si ritiene accettabile, però, una distorsione delle norme e degli strumenti processuali, in nome dell’informazione.
Il processo è spesso e volentieri un calvario per l’imputato, seppur considerato non colpevole sino alla condanna definitiva per cui gravarlo dell’ulteriore peso della gogna mediatica, prima dell’emissione di pronuncia nei suoi confronti, è un’ingiustizia a cui troppe volte abbiamo dovuto assistere impassibili; senza considerare, tra l’altro, l’inevitabile influenza che “la macchina del fango” esercita sul processo e conseguentemente sul suo esito processuale.
Si può quindi affermare che l’odierna proposta di legge non è in realtà lontana dai dettami stilati dalla nostra Grundnorm, ma ne persegue i principi accolti e garantiti non solo dall’art. 15 Cost. “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, ma anche dell’art. 2 Cost. di cui il diritto alla riservatezza è pacificamente considerato corollario e che, quindi, anche per le ragioni suesposte, essa è tutt’altro che un attentato o “bavaglio” all’informazione, ma, piuttosto, un faro di garantismo.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




