La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dall’imputato assente
L’appello penale

DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, se richiesta, viene, pure, disposta nei confronti dell’imputato rimasto assente nel corso del giudizio di primo grado e rinunzia di essere rimesso in termine per formulare le richieste di prova a suo discarico dalle quali è decaduto, se prova che la sua assenza è riconducibile a un caso fortuito o a ragioni di forza maggiore o, comunque, se prova di essersi trovato nell’impossibilità di comparire in tempo utile e di non avere potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento per cause a lui riconducibili in termini di colpa.
L’imputato, rimasto assente nel giudizio di primo grado perché il giudice ha ritenuto provata la sua effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è stata dovuta ad una scelta volontaria e consapevole o perché è stato dichiarato latitante o in altro modo si è sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo, può fare richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale rinunziando di essere rimesso in termine per formulare le richieste di prova a suo discarico dalle quali è decaduto se prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitarle.
In tali casi il giudice d’appello anziché annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà della quale l’imputato è decaduto ordina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e decide nel merito.
Però, così come espressamente previsto dall’articolo 604, comma 5 ter, codice di procedura penale, in tali casi tutti gli atti compiuti in precedenza conservano la loro validità.




