Costume e SocietàLetteratura

Novità e futuri approdi in tema di intercettazioni

Le riflessioni del centro studi

Di Lorenzo Vasile – Dottore in giurisprudenza

Quello delle intercettazioni è forse uno dei temi più discussi degli ultimi decenni, tanto negli ambienti giudiziari, quanto in contesti profani. Il motivo di tanta attenzione non è difficile da inquadrare. E difatti, il contenuto delle registrazioni è terreno fertile per gli operatori dell’informazione, alfieri della democrazia, ma talvolta anche tristi mietitori della riservatezza, sacrificata in nome della cronaca.
Sicuramente, in una società ideale, caratterizzata dal rispetto dei confini invisibili tracciati dal buon senso e dal rispetto della vita privata altrui, non vi sarebbe bisogno di un intervento legislativo a riguardo ma, posto che la nostra società tale non è, appare quanto mai necessaria una normativa chiara e puntuale sulla circolazione del contenuto delle intercettazioni, vieppiù data la crescita esponenziale dei mezzi di comunicazione e la frequenza del loro uso.
Infatti, se lo scorso decennio è stato un “Giano Bifronte” caratterizzato, da un lato, da esempi virtuosi di efficace uso dell’intercettazione, in chiave di contrasto alla criminalità e, dall’altro, di tristi “fughe” del loro contenuto dalle aule processuali – in pendenza di giudizio o addirittura in fase di indagini – con conseguenze nefaste per i consociati e per l’immagine dell’Autorità giudiziaria, negli ultimi anni si è dato sfoggio delle enormi evoluzioni tecnologiche che hanno investito la materia, per cui sarà dovere del giurista farsi trovare pronto dinnanzi alle sfide che esse comportano, le quali si potranno superare solo attraverso un attento controllo del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti della libertà e segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza, da bilanciarsi, ovviamente, con il diritto all’informazione e il diritto di cronaca.
Si ritiene utile, pertanto, effettuare una disamina delle recenti novità introdotte e delle proposte avanzate sul tema, preliminarmente rammentando che l’attuale quadro normativo è eredità del decreto legge 30 dicembre 2019, nº 161 (convertito nella legge 28 febbraio 2020, nº 7) che ha raccolto i pezzi del naufragato decreto legislativo nº 216 del 2017, c.d. riforma Orlando, discostandosene non poco, ma allo stesso tempo richiamandone alcuni punti focali, tra essi l’attenzione rivolta a garanzia della privacy dei consociati.
Data la particolare attenzione riservata dal Legislatore all’art. 268 c.p.p. è proprio da esso che è bene prendere l’avvio.
E difatti, detta norma è da considerarsi la disposizione “guida” all’esecuzione delle operazioni di ascolto e raccolta delle comunicazioni intercettate, rappresentando un connubio di diverse scelte giuridiche, oggetto di plurimi ritocchi che hanno inevitabilmente lasciato un segno nell’animus della norma stessa. In particolare, autorevole dottrina ritiene che il comma 2-bis, sia un retaggio della mai applicata riforma c.d. Orlando, nella misura in cui investe il pubblico ministero di un onere non indifferente. È suo compito, infatti, dare indicazioni e vigilare sull’operato della Polizia Giudiziaria, in modo da sottrarre al pericolo di indebite divulgazioni le comunicazioni irrilevanti e relative ad aspetti della vita privata dei consociati.
Scopo dichiarato della riforma Orlando era proprio quello di garantire l’efficienza delle indagini, senza inficiare la riservatezza delle persone intercettate, sia che fossero estranei alle indagini, sia che ne fossero i protagonisti. A riguardo, può risultare interessante come, in fase di conversione della legge, si sia apportata una leggera modifica al testo finale del comma 2-bis, che lascia invariato il senso della disposizione, ma che forse su quello letterale può rappresentare la volontà di restringere la vigilanza del PM sulle sole espressioni lesive e non sulla più ampia categoria delle intercettazioni.
Successivamente, l’ulteriore e recente intervento legislativo, ovvero la Legge 9 ottobre 2023, nº 137, ha modificato i commi 2 e 2-bis. Il primo comma viene ampiamente modificato e sostituito da una previsione più articolata e completa, stabilendo che la trascrizione riguardi “soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini” e precisando che questa debba comprendere anche gli elementi emersi “a favore della persona sottoposta a indagine”; infine, a conclusione della nuova disposizione, si esplicita che “nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l’espressa dicitura: ‘La conversazione omessa non è utile alle indagini’”.
Non esente da modifiche il comma 2-bis che, da un lato, vede espansa l’attività di vigilanza del P.M., onerato del controllo dei verbali affinché rispettino il più generale divieto di trascrizione delle comunicazioni “non rilevanti” di cui al novellato comma 2 e, dall’altro, sostituisce il richiamo ai dati sensibili, rigidamente imperniato su una nozione normativa, con un più lato rinvio a “fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori”.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button