La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi in danno ai beni culturali
La tutela penale dei beni culturali

DiFrancesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
La Convenzione di Nicosia – oltre a impegnare gli Stati membri al rispetto degli accodi raggiunti per la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio artistico dalla distruzione, dal danneggiamento e dal commercio illecito occasionati dalla commissione di condotte delittuose poste in essere da singoli individui persone fisiche, come già in precedenza evidenziato – agli articoli 13 e 14 ha, altresì, individuato una simile forma di tutela (da esplicarsi a mezzo l’emanazione di una legge nazionale) in tutti quei casi in cui uno degli illeciti previsti da detta Convenzione sia stato commesso da una persona fisica a vantaggio della persona giuridica, ovvero sia stato commesso da un soggetto dotato di un potere di rappresentanza o di controllo della persona giuridica che si avvantaggia del operato di costui.
Il nostro Paese, tra gli Stati firmatari di detti accordi che individuavano questa ulteriore forma di tutela dei beni culturali e del patrimonio artistico la quale estende la responsabilità amministrativa anche nei confronti dei soggetti giuridici che beneficiano dei reati commessi da persona fisica con poteri di rappresentanza dell’ente, ad appena un mese dalla ratifica della suddetta Convenzione, ha provveduto ad emanare la Legge nº 22 del 9 marzo 2022.
Tale normativa, all’articolo 3, prevede che per alcuni dei reati in materia di beni culturali trovi applicazione il Decreto Legislativo 231 del 2001, ovvero la legge che attualmente nel nostro Paese disciplina la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni, anche senza personalità giuridica.
Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 apportate dall’articolo 3 della legge nº 22 del 9 marzo 2022 si sostanziano nell’aggiunta di due nuovi articoli a tale testo di legge, ovvero:
- L’articolo 25septiesdeciesche prevede per alcuni delitti in materia di beni culturali, ivi espressamente indicati, una sanzione pecuniaria per la persona giuridica che ha tratto vantaggio dal reato, la cui determinazione avviene attraverso il meccanismo delle quote, tipico del D.Lgs. nº 231/2001, oltre alla sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, per una durata non superiore ai due anni;
- L’art. 25-duodeviciesche prevede, per il caso di commissione dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale), l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, nonché, qualora la persona giuridica o una sua unità operativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo esclusivo o prevalente di commettere illeciti in materia di beni culturali, l’interdizione perpetua dall’esercizio dell’attività.
Tratto daLa tutela penale dei beni culturali, Key Editore




