L’evoluzione della responsabilità penale personale e degli enti
La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Il giudizio di responsabilità presuppone il riscontro della sussistenza di un collegamento soggettivo tra il precetto violato e la persona imputata.
La necessarietà di un collegamento tra il reo e il fatto che, pur se già prevista dal diritto canonico, accompagna la moderna concezione del diritto penale come diritto del fatto, ovvero di un diritto poggiato sulla contestazione della condotta alla singola persona fisica che non ammette arcaiche forme di responsabilità collettiva o per fatto altrui.
La necessarietà di tale collegamento, d’altronde, è rinvenibile nel primo comma dell’articolo 27 della Costituzione dove, testualmente, si legge: “La responsabilità penale è personale”.
Questo principio è stato scientemente espresso in maniera sibillina onde evitare di creare dubbi interpretativi sulla portata del contenuto della norma.
Dunque, stante il chiaro tenore letterale dell’articolo 27 della Costituzione, che esclude ogni forma di responsabilità penale nei confronti di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, ben si comprende perché, nonostante la necessità di fronteggiare il sempre più dilagante fenomeno criminale degli illeciti societari, dei quali beneficiava impunemente la persona giuridica, vi fossero forti resistenze (culturali) all’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti.
Tuttavia il principio della responsabilità penale di natura esclusiva personale [che dopo l’entrata in vigore della Costituzione ha forse rappresentato il maggior deterrente all’introduzione della responsabilità degli enti] nonostante fosse stato enunciato in forma chiara e precisa è stato fortemente ridimensionamento dalla Corte Costituzionale.
Il giudice delle leggi, infatti, già con la sentenza nº 3 dell’anno 1957, chiamato a decidere sulla legittimità costituzionale dell’articolo 57 del codice penale, proprio alla luce del principio di colpevolezza espresso dal suddetto articolo 27, ne limitò fortemente l’ambito di operatività riconducendo il concetto di fatto proprio, dante luogo a responsabilità penale, non all’elemento soggettivo, quindi alla rimproverabilità della condotta, ma al nesso di causalità, ovvero alla sequenza causale che portò all’evento, includendovi anche le concause e le sequenze accidentali.
E, proprio, in virtù di tale presupposto la Corte Costituzionale con la suddetta sentenza interpretativa di rigetto dichiarava il primo comma dell’articolo 57 del codice penale esente da vizi di legittimità costituzionale poiché questo si limitava a sanzionare il direttore di stampa non per il fatto dell’autore del testo incriminato, ma per un fatto proprio, ovvero per essere venuto meno al suo obbligo di controllo sull’autore (colpa impropria).
Il ridimensionamento del principio di colpevolezza enunciato dalla Corte Costituzionale coincide sia col modo in cui è stata strutturata la responsabilità degli enti con il D.Lgs. 231/2001, sia con le cause di esclusione della responsabilità degli enti, ovvero il controllo (preventivo) dei soggetti ad essi collegati affinché non commettano reati.
Quindi, può agevolmente sostenersi che il legislatore nell’emanare il testo del D.Lgs. 231 del 2001 si sia ispirato al principio di colpevolezza così come concepito dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra indicata.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore




